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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Art. 14
Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico
1. Sono strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico le strutture organizzate e gestite da enti, associazioni e cooperative, che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari. Le caratteristiche di tali strutture sono definite dall'atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 riguardante le strutture ricettive all'aria aperta. L'apertura e la gestione di tali complessi è soggetta ad autorizzazione comunale. Le strutture ricettive non aperte al pubblico sono realizzabili nelle aree definite dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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