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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Art. 16
Autorizzazione all'esercizio dell'attività ricettiva alberghiera e dell'attività ricettiva all'aria aperta
1. L'apertura delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all'aria aperta e delle loro dipendenze è subordinata alla preventiva autorizzazione del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.
2. In caso di subentro nella titolarità o nella gestione dell'esercizio, qualora non siano apportate modifiche strutturali e il nuovo titolare o gestore sia in possesso dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività e confermi la classifica assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.
3. L'autorizzazione è subordinata alla preventiva assegnazione della classifica sia per la struttura principale che per le dipendenze e indica, inoltre, la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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