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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Art. 18
Adempimenti amministrativi per l'apertura di strutture ricettive extralberghiere
1. L'attività delle strutture ricettive extralberghiere è intrapresa a seguito di denuncia d'inizio attività inviata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente, indicante il nome del titolare, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura; per le case per ferie e gli ostelli sono, inoltre, indicati i soggetti che possono utilizzare la struttura. La denuncia d'inizio attività è inviata per conoscenza anche al Comune dove ha sede l'impresa che gestisce case e appartamenti per vacanza.
2. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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