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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Art. 2
Funzioni dei Comuni e delle Province
1. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative connesse all'apertura, all'esercizio e alla classificazione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge.
2. L'apertura e la gestione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui le strutture sono ubicate.
3. Per le strutture ricettive extralberghiere l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.
4. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e delle attrezzature delle strutture ricettive e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva e il movimento turistico e possono avvalersi, previa convenzione, dei Comuni singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali).
5. Le Province ed i Comuni esercitano le attività di vigilanza relative alle funzioni di competenza. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e dalla legge regionale 24 marzo 2004 n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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