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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Art. 25
Divieto di prosecuzione dell'esercizio delle attività ricettive extralberghiere
1. Le attività ricettive extralberghiere possono essere oggetto di provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo da cinque a trenta giorni, fatte salve le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 36, quando non siano rispettate, in tutto o in parte, le condizioni minime per l'esercizio dell'attività stessa o vengano accertate gravi irregolarità nella conduzione o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931.
2. In caso di recidiva o nei casi previsti dal regio decreto n. 773 del 1931, il Comune vieta il proseguimento dell'esercizio dell'attività.
3. Qualora non sussista o venga meno uno dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, il titolare può essere oggetto di provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività da parte del Comune, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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