LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
Art. 35
Banca dati regionale
1. I Comuni e le Province fanno pervenire alla Regione le informazioni per l'implementazione delle banche dati regionali sulle strutture e tipologie ricettive con le modalità e i termini indicati da apposita delibera della Giunta regionale.
2. Il rilascio di nuove autorizzazioni, le modifiche e le eventuali revoche, il ricevimento di nuove denunce d'inizio attività per strutture ricettive extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive extralberghiere e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione e alla Provincia nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.
Note del Redattore:
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.