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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

Art. 36
Sanzioni per violazione delle norme sull'autorizzazione o sulla denuncia d'inizio attività o sul mancato invio di comunicazioni al Comune
1. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva alberghiera o all'aria aperta senza autorizzazione o, in caso di subentro nell'attività, non abbia presentato la denuncia d'inizio attività è punito con la sanzione amministrativa da Euro 500,00 a Euro 3.000,00.
2. Chiunque apre o gestisce una struttura ricettiva extralberghiera senza avere regolarmente denunciato l'inizio attività o dà ospitalità a persone appartenenti a categorie diverse da quelle indicate nella denuncia d'inizio attività in base alla natura della struttura gestita è punito con la sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.
3. Chi in sede di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività dichiara requisiti inesistenti è punito con una sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.
4. Chi a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di altri elementi contenuti nell'autorizzazione o dichiarati in sede di denuncia d'inizio attività, quando ciò determini il venir meno dei requisiti minimi per lo svolgimento dell'attività, non abbia provveduto ad effettuare la prescritta dichiarazione, è punito con una sanzione amministrativa da Euro 260,00 a Euro 1.500,00 per le strutture ricettive extralberghiere e da Euro 500,00 a Euro 3.000,00 per le strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta.
5. Chi dà in locazione per uso turistico unità abitative, in forma imprenditoriale, non indicate nella denuncia d'inizio attività o non comunicate al Comune nei termini previsti dall'articolo 21, comma 5 è soggetto ad una sanzione da Euro 260,00 a Euro 1.500,00.
6. Chiunque interrompe l'attività senza averne dato preventiva comunicazione al Comune, salvo casi accertati di forza maggiore, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 150,00.
7. Chi interrompe l'attività per periodi complessivamente superiori a trenta giorni in caso di apertura annuale e venti giorni in caso di apertura stagionale è punito con la sanzione amministrativa di Euro 50,00 giornalieri per ogni giorno di chiusura ulteriore, fatti salvi i casi accertati di forza maggiore, l'ottenimento di specifica autorizzazione da parte del Comune o nel caso sia intervenuta la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'attività.
8. Chi non rispetta i limiti stabiliti all'articolo 5, commi 1 e 2, e all'articolo 6, commi 2,3 e 5 della presente legge è punito con una sanzione amministrativa da Euro 250,00 a Euro 1.500,00.
9. Ogni altra violazione di quanto stabilito in materia di autorizzazione o di denuncia d'inizio attività o al mancato invio al Comune delle comunicazioni previste comporta l'applicazione di una sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00.
10. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 sono punite con una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 100,00.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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