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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Principi e ambito d'applicazione
1. La presente legge disciplina l'apertura, la classificazione e gli obblighi connessi alla gestione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità a fini turistici nell'ambito dei principi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione Sito esterno e dei principi di semplificazione normativa ed amministrativa.
Art. 2
Funzioni dei Comuni e delle Province
1. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative connesse all'apertura, all'esercizio e alla classificazione delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente legge.
2. L'apertura e la gestione delle strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Comune in cui le strutture sono ubicate.
3. Per le strutture ricettive extralberghiere l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia d'inizio attività.
4. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla denuncia dei prezzi e delle attrezzature delle strutture ricettive e alle rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza ricettiva e il movimento turistico e possono avvalersi, previa convenzione, dei Comuni singoli o associati nelle forme di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali).
5. Le Province ed i Comuni esercitano le attività di vigilanza relative alle funzioni di competenza. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e dalla legge regionale 24 marzo 2004 n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).
Art. 3
Funzioni della Regione
1. La Regione, assicurando il coinvolgimento degli enti locali, esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo relativamente alle materie di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, le associazioni imprenditoriali del settore turismo e le associazioni dei consumatori, più rappresentative a livello regionale, con appositi atti riguardanti le strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere e le tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a), b), c) e d), specifica, sentita la competente Commissione consiliare, le caratteristiche, i requisiti minimi e le modalità di esercizio che devono possedere le strutture ricettive ai fini della loro apertura, autorizzazione e classificazione. In tali atti sono, inoltre, definiti i criteri per poter utilizzare specificazioni aggiuntive alle tipologie ricettive e la loro definizione e gli standard, ivi compresi requisiti tecnici, parametri, superfici e cubature, capacità ricettiva.
3. La Giunta regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali (CRAL), definisce modalità e standard dei controlli da svolgersi, da parte delle amministrazioni comunali, sull'applicazione e sul rispetto delle norme della presente legge.
4. La Giunta regionale prevede, altresì, meccanismi di revisione e aggiornamento degli atti di cui al comma 2 con cadenza periodica.
5. L'amministrazione regionale, inoltre, cura la raccolta e diffusione delle informazioni, realizza ed aggiorna la banca dati regionale sulle strutture ricettive con il coinvolgimento ed il supporto dei Comuni e delle Province, in coerenza con quanto previsto della normativa regionale in materia.

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

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