LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
Art. 42
(1)
Disposizioni transitorie generali
1.
I titolari o gestori delle strutture in attività alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro sei mesi dalla pubblicazione degli specifici atti di Giunta regionale previsti all'articolo 3, comma 2, ad una nuova dichiarazione dei requisiti posseduti. Tali strutture possono comunque mantenere la classificazione precedentemente attribuita per un periodo non superiore a tre anni, salvo diverso termine stabilito negli atti di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 per casi specifici, qualora nell'ambito della stessa dichiarazione il titolare o gestore si impegni alla realizzazione degli interventi, da iniziare entro dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, che consentano il mantenimento del precedente livello di classificazione.
2.
Qualora le strutture non possiedano più i requisiti minimi per il mantenimento dell'autorizzazione o per la prosecuzione dell'attività, il Comune assegna un termine per la regolarizzazione dei requisiti e assegna provvisoriamente d'ufficio il livello minimo di classificazione. L'adeguamento dimensionale dei servizi igienici esistenti ai nuovi requisiti è obbligatorio solo in concomitanza con gli interventi edilizi che li concernono, quando si tratti di interventi di ristrutturazione radicale.
3.
I Comuni, dall'entrata in vigore della presente legge, possono autorizzare gli interventi di adeguamento delle strutture ricettive esistenti ai parametri qualitativi minimi previsti per ogni livello di classificazione, in deroga ai propri strumenti urbanistici generali vigenti.
Note del Redattore:
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.