LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
Art. 43
Disposizioni transitorie riguardanti le attività di bed & breakfast
1.
Coloro che a seguito di denuncia d'inizio attività hanno intrapreso attività di bed & breakfast sulla base della
legge regionale 21 agosto 2001, n. 29 (Norme per lo sviluppo dell'esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione a carattere familiare denominato "Bed and Breakfast") provvedono, entro sei mesi dall'abrogazione della legge stessa, ad effettuare una nuova denuncia d'inizio attività, conformemente a quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 10.
Note del Redattore:
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.