LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ
Art. 44
Disposizioni transitorie relative alle strutture ricettive all'aria aperta
1.
Entro dodici mesi dalla pubblicazione dello specifico atto di Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2 i Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici con la previsione della disciplina urbanistico edilizia dei complessi ricettivi esistenti e, ove occorre, con l'individuazione delle aree specificatamente destinate agli insediamenti turistico-ricettivi all'aperto.
2.
Qualora il mancato inserimento nel piano comunale di aree destinate ai complessi ricettivi all'aria aperta derivasse da un problema di compatibilità ambientale, il Piano territoriale di coordinamento provinciale può individuare le forme di mitigazione da assimilare in sede di strumento urbanistico comunale, evitando la penalizzazione delle caratteristiche di servizio possedute dai complessi interessati.
Note del Redattore:
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.