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Documento vigente: Testo Coordinato

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TITOLO V
DISCIPLINA DEI PREZZI E RILEVAZIONI STATISTICHE
Art. 32

(modificati rubrica, commi 1, 3, 4 e 6 e abrogati commi 2, 5, 7, 8 e 9 da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4, poi sostituito comma 1 e modificati commi 4 e 6 da art. 14 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)

Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive
1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere comunicano al Comune le caratteristiche delle strutture con le modalità e secondo le tempistiche stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d).
2. abrogato.
3. Per le nuove strutture ricettive o in caso di riattivazione dell'esercizio a seguito di sospensione dell'attività la comunicazione delle caratteristiche delle strutture è presentata entro la data dell'inizio o della ripresa dell'attività.
4. In caso di subentro nella gestione di strutture ricettive il titolare o il gestore subentrante trasmette al Comune una nuova comunicazione delle caratteristiche solo qualora queste siano variate rispetto a quelle dichiarate dal precedente gestore.
5. abrogato.
6. Le informazioni relative alle caratteristiche delle strutture ricettive possono essere pubblicizzate solo se conformi ai dati comunicati al Comune.
7. abrogato.
8. abrogato.
9. abrogato.
Art. 33

(modificati commi 1 e 4 e aggiunti commi 3 bis, 3 ter e 3 quater da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4 , poi abrogati commi 2 e 3, sostituiti commi 3 quater. e comma 4 da art. 20 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, poi sostituito comma 1 da art. 15 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)

Pubblicità dei prezzi
1. Nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere i prezzi dei servizi praticati sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.
2. abrogato.
3. abrogato.
3 bis. I titolari o gestori delle strutture ricettive che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali specifiche l'offerta deve intendersi come generalizzata e valida per tutto l'anno solare in corso.
3 ter. Nel caso previsto dal comma 3 bis il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.
3 quater. I prezzi esposti sono comprensivi del costo dell'alloggio, nonché degli oneri e delle imposte, ad esclusione dell'eventuale imposta di soggiorno che può essere conteggiata a parte purché tale esclusione sia indicata nella tabella prezzi di cui al comma 1, e di quanto non espressamente escluso.
4. La Regione predispone i modelli o identifica gli elementi essenziali da inserire nella tabella prezzi di cui al comma 1.
Art. 34
Reclami per irregolare applicazione di prezzi
1. abrogato.
Art. 35

(prima sostituito comma 2 da art. 24 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, poi modificati commi 1 e 2 da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Banca dati regionale
1. Gli enti locali fanno pervenire alla Regione le informazioni per l'implementazione delle banche dati regionali sulle strutture e tipologie ricettive con le modalità e i termini indicati da apposita delibera della Giunta regionale.
2. Il ricevimento di nuove dichiarazioni di inizio attività per strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, i divieti di prosecuzione di attività ricettive e le chiusure temporanee sono comunicati dal Comune alla Regione ... nei termini e con le modalità stabilite nella delibera di cui al comma 1.
Art. 35 bis

(prima aggiunto da art. 22 L.R. 30 luglio 2019, n. 13, in seguito sostituito comma 1 da art. 14 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, poi modificato comma 1 e soppressi commi 2-6 da art. 2 L.R. 31 marzo 2025, n. 2)

Codice identificativo di riferimento (CIR)
1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e per finalità di interscambio fra la banca dati regionale e la banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) di cui all’articolo 13 ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le strutture ricettive alberghiere all’aria aperta ed extralberghiere di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 8 e le altre tipologie ricettive di cui al medesimo articolo 4, comma 9, lettere a), c), d) ed e), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato "codice identificativo di riferimento" (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'articolo 35.
2. abrogato
3. abrogato
4. abrogato
5. abrogato
6. abrogato

Note del Redattore:

Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

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