LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 16
(prima sostituiti commi 2 e 3 da art. 4 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4, poi modificati rubrica, commi 1, 2 e 5 e abrogato comma 4 da art. 19 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)
Dal 3/3/2006 decorre il termine di 6 mesi per effettuare la nuova dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo. Alla suddetta data è stato pubblicato infatti l'atto di Giunta n. 2186/2005 richiamato dal presente articolo.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 27 giugno 2014, n. 7 la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell'articolo 6 della presente legge. Pertanto le disposizioni del presente comma trovano applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.