LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato comn le modifiche apportate da:
Art. 10
Trasporto pubblico locale del settore ferroviario
1. La Regione Emilia-Romagna, per l'esercizio 2004, è autorizzata a dare copertura alla parte a proprio carico della quota "una tantum", con riferimento al periodo 2002-2003, prevista dal rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale ferroviario di cui all'Accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2003, per l'importo di Euro 170.000,00 a valere sul Capitolo 43689 afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15320 - Trasporto pubblico locale ferroviario.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese ferroviarie.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.