LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato comn le modifiche apportate da:
Art. 13
Viabilità di interesse regionale
1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa, a valere sul sottoindicato capitolo afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali:
a) Cap. 45175 | "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, legge regionale 4 maggio 2001, n. 12)" | |
Esercizio 2004: | +Euro 2.500.000,00. |
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.