LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato comn le modifiche apportate da:
Art. 28
Trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato
1. Il personale del Corpo forestale dello Stato che presenti domanda di trasferimento ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), può essere acquisito negli organici regionali o degli enti strumentali della Regione nonché, previa intesa, negli organici delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane o degli Enti Parco del territorio regionale.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di acquisizione di unità di personale di cui al comma 1, a seguito dell'adozione da parte del Capo del Corpo forestale dello Stato del provvedimento previsto all'articolo 4, comma 7 della legge n. 36 del 2004 .
3. Il trasferimento del personale di cui al comma 1 è subordinato al trasferimento delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma 8 della legge n. 36 del 2004 , per l'anno 2004 e successivi ed è effettuato fino a concorrenza delle risorse attribuite da parte dello Stato.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.