LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato comn le modifiche apportate da:
Art. 32
Innalzamento di limiti percentuali e spostamento di scadenza di termini, in materia di trasporti pubblici locali, legge regionale n. 30 del 1998
1. Il limite fissato dall'articolo 16, comma 5 ter della legge regionale n. 30 del 1998 è modificato dal <<30 per cento>> al <<cinquanta per cento>>.
2. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto dall'articolo 45, comma 4 della legge regionale n. 30 del 1998, è spostato al 30 giugno 2005 laddove gli Enti locali competenti non siano pervenuti entro il 30 giugno 2004 alla definizione con le organizzazioni sindacali degli aspetti relativi ai diritti dei lavoratori, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6 della legge regionale n. 30 del 1998 e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1 della medesima legge regionale, purché gli enti stessi pervengano a tale definizione entro il 31 ottobre 2004.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.