LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato comn le modifiche apportate da:
Art. 8
Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici
1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento ai contributi per gli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio a carattere storico e culturale degli insediamenti storici, ai sensi della legge regionale 16 febbraio 1989, n. 6 (Provvedimenti per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici), a valere sul capitolo 30890 afferente alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 - Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici, è apportata la riduzione di Euro 639.133,52.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.