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Documento Finanziario Storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Testo coordinato comn le modifiche apportate da:

L.R. 22 dicembre 2005 n. 20

L.R. 10 luglio 2006 n. 11

Art. 1
Sviluppo della società dell'informazione
1. Per la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) e per gli scopi e le attività di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
Cap. 03840 "Interventi per la formazione di una cartografia regionale di base e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)"
Esercizio 2004: + Euro 1.094.825,19
Cap. 03909 "Impianto di un sistema informativo regionale - Comunicazione pubblica (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30, abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2004: Euro 40.000,00
Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30, abrogata e art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)"
Esercizio 2004: + Euro 21.200.000,00
2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono ridotte di Euro 6.700.000,00 a valere sul Capitolo 03917 afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

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