LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato comn le modifiche apportate da:
Art. 26
(aggiunto comma 3 bis da art. 40 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20)
Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche
1. Fino a diversa disciplina contrattuale, al personale regionale, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolga le funzioni in materia di rapporti con il sistema dei mass media di competenza del Gabinetto del Presidente ovvero della struttura organizzativa preposta nella direzione generale del Consiglio regionale si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto nazionale lavoro giornalistico. La decorrenza, le modalità di applicazione, la tabella di equiparazione ed il regime di incompatibilità sono definiti dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Al personale assegnato alla struttura prevista all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), non si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 6, 7, 8 e 9 della legge regionale n. 43 del 2001
2. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Giunta individua con proprio decreto, previo assenso degli interessati, il personale regionale di cui al comma 1 da assegnare alla struttura prevista all'articolo 5 della legge regionale n. 43 del 2001, attribuendo la qualifica spettante secondo la tabella di equiparazione prevista al comma 1. Per quanto di competenza provvede, con proprio atto, il direttore generale del Consiglio regionale previa individuazione del personale interessato tra quello assegnato alla struttura preposta. I posti ricoperti dal personale con contratto a tempo indeterminato, anche assegnato successivamente alle strutture preposte, sono resi indisponibili nelle dotazioni del personale rispettivamente della Giunta e del Consiglio regionale.
3. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene tramite procedure selettive pubbliche indette nel rispetto della normativa regionale, avuto a riferimento la tabella di equiparazione definita ai sensi del comma 1. L'assunzione di personale con contratto a tempo determinato da assegnare al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto. La Giunta regionale definisce l'organizzazione della struttura competente ed in particolare il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente responsabile. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad adeguare le risorse finanziarie rese disponibili per il Gabinetto del Presidente al fine di consentire la riorganizzazione della funzione.
3 bis L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definisce il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente responsabile dei rapporti con il sistema dei mass media di cui al comma 1. La relativa posizione non è ricompresa nella dotazione organica dell'Assemblea legislativa. E' facoltà dell'Ufficio di Presidenza provvedere alla assunzione di tale dirigente con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni. Qualora l'assunzione riguardi dirigenti regionali, la stessa comporta l'applicazione dell'articolo 43, comma 4 della legge regionale n. 43 del 2001. Il posto ricoperto dal dirigente è reso indisponibile nella dotazione organica dirigenziale dell'assemblea legislativa.
4. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 che venga successivamente assegnato ad altra funzione è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regione-Autonomie Locali, secondo la tabella prevista al medesimo comma e fatto salvo il mantenimento della retribuzione fissa e continuativa in essere, assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
5. Oltre ai casi previsti dall'articolo 15 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9 (Disposizioni in materia di forniture e servizi) il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000,00 Euro. In tale caso non si applica l'articolo 15, comma 6 della legge regionale n. 9 del 2000.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.