LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato comn le modifiche apportate da:
Art. 35
Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993
1.
Il comma 7 bis dell'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:
"7 bis. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano fatto parte ufficialmente delle squadre nazionali delle discipline alpine e del fondo sono esentati dall'obbligo della frequenza ai corsi di formazione di cui al presente articolo. Gli atleti emiliano-romagnoli che abbiano conseguito titoli di livello mondiale od olimpionico sono altresì esentati dall'obbligo di esame al fine dell'iscrizione nell'albo."
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.