LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato comn le modifiche apportate da:
Art. 4
Interventi nel settore delle bonifiche
1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione a valere sui seguenti capitoli sono disposte le sottoindicate autorizzazioni di spesa:
a) Cap. 16332 | "Spese per opere ed interventi di bonifica e di irrigazione (art. 26, comma 2, lett. a), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)" | |
Esercizio 2004: | Euro 135.000,00 | |
b) Cap. 16400 | "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, L. 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. E), legge regionale 2 agosto 1984, n. 42)" | |
Esercizio 2004: | + Euro 1.000.000,00. |
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.