LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato comn le modifiche apportate da:
Art. 9
Sistema regionale di smaltimento rifiuti
1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento all'adeguamento del sistema regionale di smaltimento dei rifiuti così come previsto dall'articolo 31 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 27 (Disciplina dello smaltimento dei rifiuti) sono apportate le seguenti riduzioni a valere sui capitoli sottoindicati afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14200 - Adeguamento sistema regionale di smaltimento rifiuti come segue:
a) Cap. 37334 | "Contributi a privati per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti (art. 31, L.R. 12 luglio 1994, n. 27)" |
Euro 5.369.682,56; | |
b) Cap. 37336 | "Contributi per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti (art. 31, L.R. 12 luglio 1994, n. 27)" |
Euro 1.946.849,48. |
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.