LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
a) Cap. 45175 | "Contributi in capitale alle Province per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale (art. 167 bis, comma 1, legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 come modificato da art. 2, legge regionale 4 maggio 2001, n. 12)" | |
Esercizio 2004: | +Euro 2.500.000,00. |
Ai sensi dell'art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.
Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:
"5. Oltre ai casi previsti dell'art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."