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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 10
Trasporto pubblico locale del settore ferroviario
1. La Regione Emilia-Romagna, per l'esercizio 2004, è autorizzata a dare copertura alla parte a proprio carico della quota "una tantum", con riferimento al periodo 2002-2003, prevista dal rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale ferroviario di cui all'Accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2003, per l'importo di Euro 170.000,00 a valere sul Capitolo 43689 afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15320 - Trasporto pubblico locale ferroviario.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese ferroviarie.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:

"5. Oltre ai casi previsti dell' art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."

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