Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 20/12/2013 | |
2. | ![]() | 04/07/2007 | |
3. | ![]() | 22/12/2003 | |
4. | ![]() | 27/11/2001 | |
5. | ![]() | 21/01/1997 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 29/07/2021
LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 29 luglio 2021 n. 8(aggiunto comma 6 bis da art. 43 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20)
Ai sensi dell' art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.
Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:
"5. Oltre ai casi previsti dell' art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."