LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17
(già aggiunto comma 3 bis da art. 40 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20, poi abrogato comma 5 da art. 19 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28, modificato comma 4 da art. 13 L.R. 29 dicembre 2015 n. 22, poi sostituito intero articolo da art. 9 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, successivamente sostituito comma 2 e abrogati commi 3-8 da art. 15 L.R. 29 luglio 2021, n. 8 e modificato comma 2 da art. 4 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)
Ai sensi dell' art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.
Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:
"5. Oltre ai casi previsti dell' art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."