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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 5
Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo
1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, in attuazione della legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 (Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa) ed ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 31 maggio 1987, n. 22 (Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell' art. 13 bis della L. R. 6 luglio 1977, n. 31, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e del Bilancio pluriennale 1987-1989) che dispone il concorso attualizzato sui mutui agrari di miglioramento, sono ridotte di Euro 2.440.348,07 a valere sul Capitolo 18877 afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6430 - Sviluppo della proprietà coltivatrice diretta singola e cooperativa.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:

"5. Oltre ai casi previsti dell' art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."

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