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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/07/2021
2. Testo Coordinato27/12/2017
3. Testo Coordinato29/12/2015
4. Testo Coordinato21/12/2007
5. Testo Coordinato29/12/2006
6. Testo Coordinato10/07/2006
7. Testo Coordinato22/12/2005
8. Testo Originale28/07/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 03/08/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 34
Modifiche e abrogazioni al Capo VI (Viabilità) del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge regionale n. 3 del 1999
1.
Al comma 1 dell' articolo 162 della legge regionale n. 3 del 1999 le parole:
<<delle strade e autostrade>>
sono sostituite dalla parola:
<<viaria>>.
2.
Alla lettera b) del comma 2 dell' articolo 162 della legge regionale n. 3 del 1999 sono aggiunte le parole:
<<sulla rete delle strade di interesse regionale, nonché alla programmazione, attraverso il programma di cui all'articolo 164 ter, commi 2 e 3, delle autostrade regionali>>
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell' articolo 162 della legge regionale n. 3 del 1999.
4.
Alla rubrica ed ai commi 1 e 2 dell' articolo 163 della legge regionale n. 3 del 1999 dopo la parola:
<<rete>>
e prima delle parole:
<<di interesse regionale>>
è inserita la parola:
<<viaria>>
5.
Al comma 2 dell' articolo 163 della legge regionale n. 3 del 1999 sono soppresse le parole:
<<ivi comprese>>
e sono aggiunte dopo la parola:
<<Stato>>
le parole:
<<e le autostrade regionali>>
6.
Alla rubrica e al comma 1 dell' articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999 la parola:
<<viaria>>
è sostituita dalle parole:
<<delle strade di interesse regionale>>
7.
Al comma 1 dell' articolo 164 bis della legge regionale n. 3 del 1999: nella lettera a) sono soppresse le parole:
<<le modalità ed>>
; dopo la parola:
<<finanziamenti>>
sono soppresse le parole:
<<, nonché le percentuali degli stessi>>
; alla lettera b) la parola:
<<viaria>>
è sostituita dalle parole:
<<delle strade>>
; e sono soppresse le parole:
<<, nonché le priorità di realizzazione>>
8.
Al comma 3 dell' articolo 165 della legge regionale n. 3 del 1999 la parola:
<<su>>
è sostituita dalle parole:
<<relativi ad autostrade regionali o a>>
9.
Alla rubrica dell' articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 le parole:
<<Regione - Province>>
sono sostitute dalle parole:
<<per la rete viaria di interesse regionale>>
10.
Al comma 2 dell' articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999: le parole:
<<agli interventi sulla rete stradale relativi>>
sono soppresse; alla lettera a) la parola:
<<viaria>>
è sostituita con le parole:
<<delle strade>>
; alla lettera f) dopo la parola:
<<traffico>>
sono aggiunte le parole:
<<e costituzione di un centro regionale di monitoraggio>>
; dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:
<<f bis) realizzazione di autostrade regionali in attuazione del programma di cui all'articolo 164 ter>>.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:

"5. Oltre ai casi previsti dell' art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."

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