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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/07/2021
2. Testo Coordinato27/12/2017
3. Testo Coordinato29/12/2015
4. Testo Coordinato21/12/2007
5. Testo Coordinato29/12/2006
6. Testo Coordinato10/07/2006
7. Testo Coordinato22/12/2005
8. Testo Originale28/07/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 03/08/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 9
Sistema regionale di smaltimento rifiuti
1. Alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali con riferimento all'adeguamento del sistema regionale di smaltimento dei rifiuti così come previsto dall' articolo 31 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 27 (Disciplina dello smaltimento dei rifiuti) sono apportate le seguenti riduzioni a valere sui capitoli sottoindicati afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14200 - Adeguamento sistema regionale di smaltimento rifiuti come segue:
a) Cap. 37334 "Contributi a privati per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti ( art. 31, L.R. 12 luglio 1994, n. 27)"
Euro 5.369.682,56;
b) Cap. 37336 "Contributi per incentivare l'adeguamento del sistema regionale di smaltimento rifiuti ( art. 31, L.R. 12 luglio 1994, n. 27)"
Euro 1.946.849,48.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:

"5. Oltre ai casi previsti dell' art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."

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