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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

INDICE

Art. 1 - Sviluppo della società dell'informazione
Art. 2 - Sistema informativo agricolo regionale
Art. 3 - Cartografia regionale
Art. 4 - Interventi nel settore delle bonifiche
Art. 5 - Interventi di agevolazione al credito nel settore agricolo
Art. 6 - Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa
Art. 7 - Partecipazione alla Società consortile a responsabilità limitata ASTER
Art. 8 - Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici
Art. 9 - Sistema regionale di smaltimento rifiuti
Art. 10 - Trasporto pubblico locale del settore ferroviario
Art. 11 - Contributi all'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)
Art. 12 - Investimenti nel settore dei trasporti
Art. 13 - Viabilità di interesse regionale
Art. 14Protezione civile - Interventi di emergenza
Art. 15 - Promozione, sostegno e sviluppo delle cooperative sociali
Art. 16 - Investimenti per i servizi educativi per l'infanzia
Art. 17 - Opere urgenti di edilizia scolastica
Art. 18Contributi agli Enti locali per il potenziamento dei poli didattico - scientifici per nuovi insediamenti universitari
Art. 19Strutture formativo-professionali
Art. 20 - Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini
Art. 21 - Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale
Art. 22 - Iniziative regionali a favore dei giovani
Art. 23 - Trasferimento all'esercizio 2004 delle autorizzazioni di spesa relative al 2003 finanziate con mezzi regionali
Art. 24 - Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie gestiti direttamente dalla Regione
Art. 25 - Proroga degli organi amministrativi dei Consorzi di bonifica
Art. 26 - Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche
Art. 27 - Valorizzazione della comunità professionale regionale
Art. 28 - Trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato
Art. 29 - Interventi ed opere di difesa della costa
Art. 30 - Incentivo alla progettazione a norma dell' articolo 18 della legge n. 109 del 1994
Art. 31 - Partecipazione alla Fondazione "Istituto sui trasporti e la logistica"
Art. 32 - Innalzamento di limiti percentuali e spostamento di scadenza di termini, in materia di trasporti pubblici locali, legge regionale n. 30 del 1998
Art. 33 - Integrazione del Capo VI (Viabilità) del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge regionale n. 3 del 1999
Art. 34 - Modifiche e abrogazioni al Capo VI (Viabilità) del Titolo VI (Territorio, Ambiente e Infrastrutture) della legge regionale n. 3 del 1999
Art. 35 - Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1993
Art. 36 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
Art. 37 - Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2002
Art. 38 - Copertura finanziaria
Art. 39 - Entrata in vigore

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:

"5. Oltre ai casi previsti dell' art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."

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