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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 17

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 29
Interventi ed opere di difesa della costa
1. La Regione promuove con propri indirizzi la gestione integrata della zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e realizzazione degli interventi e delle opere di difesa della costa aventi le seguenti finalità:
a) difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai fenomeni di ingressione ed erosione marina;
b) contenimento dei processi erosivi del litorale;
c) tutela e valorizzazione dei tratti costieri con elementi di naturalità e ricostruzione delle dune litorali;
d) riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati con mezzi statali e regionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle disposizioni recate dalla legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L. R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4). I medesimi interventi possono essere realizzati anche attraverso i Comuni quali soggetti attuatori.
3. I Comuni costieri possono partecipare alla manutenzione delle opere di difesa della costa e dell'arenile previo nulla osta tecnico sul progetto rilasciato dal servizio regionale competente per materia sul territorio. La Regione può concorrere al finanziamento di tali interventi mediante la concessione di contributi, sulla base dei criteri e con le modalità che saranno stabiliti dalla Giunta regionale e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
4. Per l'esercizio 2004 è autorizzata la spesa di Euro 3.000.000,00 per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sul Cap. 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 28 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, la durata del mandato degli organi amministrativi ordinari e straordinari dei Consorzi di bonifica è ulteriormente prorogata fino al 31 marzo 2006 ovvero alla precedente data prevista dalla legge regionale di riordino del settore.

Ai sensi dell' art. 20 L.R. 21 dicembre 2007 n. 28 , fino alla data di approvazione degli atti di cui all'art.10, commi 3 e 4, della stessa continua ad applicarsi il presente comma che prescrive quanto segue:

"5. Oltre ai casi previsti dell' art. 15 L.R. 25 febbraio 2000 n. 9 il ricorso alla trattativa privata per l'affidamento di servizi editoriali, di informazione e di comunicazione, è ammesso qualora l'affidamento abbia ad oggetto servizi di importo non superiore a 150.000."

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