LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 18
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006, A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 104 del 28 luglio 2004
Art. 5
Mutuo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi per la mobilità ciclistica (articolo 18 della legge n. 166 del 2002
)
) 1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 19 ottobre 1998, n. 366
(Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica) la Regione è autorizzata, ai sensi dell'articolo 18 della legge 1 agosto 2002, n. 166
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) a contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per complessivi Euro 1.898.879,09 e al tasso del 4,50% con ammortamento quindicennale.
(Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica) la Regione è autorizzata, ai sensi dell'articolo 18 della legge 1 agosto 2002, n. 166
(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) a contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per complessivi Euro 1.898.879,09 e al tasso del 4,50% con ammortamento quindicennale.2. E' autorizzata, a tal fine, l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli e nelle correlate unità previsionali di base degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti al capitolo 88732 afferente alla U.P.B. 1.7.4.5.30501 (Quota capitale per l'ammortamento mutui - Risorse statali) e al capitolo 87732 afferente alla U.P.B. 1.7.4.2.30251 (Interessi passivi per l'ammortamento mutui - Risorse statali) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e per tutta la durata del mutuo. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite.
4. L'onere annuale relativo alle rate di ammortamento del mutuo di cui al presente articolo è pari ad Euro 175.453,93 a partire dall'esercizio finanziario di entrata in ammortamento e per tutta la durata dello stesso.
5. Esso farà carico ai capitoli 87732 e 88732, distinti per quota interessi e per quota di rimborso del capitale sui Bilanci di previsione a decorrere dall'esercizio 2004 e sarà finanziato con un limite d'impegno statale a favore della Regione Emilia-Romagna ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18 della legge n. 166 del 2002
e nell'ambito del riparto previsto a favore della Regione Emilia-Romagna, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 31 dicembre 2003.
e nell'ambito del riparto previsto a favore della Regione Emilia-Romagna, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 31 dicembre 2003.6. Le spese per l'ammortamento del mutuo, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
