LEGGE REGIONALE 28 luglio 2004, n. 18
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2004-2006, A NORMA DELL'ARTICOLO 30 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 104 del 28 luglio 2004
Art. 7
Mutuo per il finanziamento degli interventi nel settore del trasporto pubblico locale (articolo 2, comma 5 della legge n. 194 del 1998
e articolo 13, comma 2 della legge n. 166 del 2002
)
e articolo 13, comma 2 della legge n. 166 del 2002
) 1. Al fine di permettere la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 5 della legge 18 giugno 1998, n. 194
(Interventi nel settore dei trasporti) e ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge n. 166 del 2002
la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per complessivi Euro 29.706.050,68 al tasso del 4,50% con ammortamento quindicennale.
(Interventi nel settore dei trasporti) e ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge n. 166 del 2002
la Regione è autorizzata a contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., da assumere in deroga alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, per complessivi Euro 29.706.050,68 al tasso del 4,50% con ammortamento quindicennale. 2. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 afferenti ad apposite unità previsionali di base.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'utilizzazione degli stanziamenti all'uopo previsti al capitolo 88738 U.P.B. 1.7.4.5.30501 (Quota capitale per l'ammortamento mutui - Risorse statali) e al capitolo 87738 U.P.B. 1.7.4.2.30251 (Interessi passivi per l'ammortamento mutui - Risorse statali) del Bilancio di previsione per l'esercizio 2004 e per tutta la durata del mutuo. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore dell'istituto mutuante delle rate semestrali di ammortamento e di interesse del mutuo alle scadenze stabilite.
4. L'onere annuale relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo è pari ad Euro 2.744.800,00 a partire dall'esercizio finanziario di entrata in ammortamento e per tutta la durata dello stesso.
5. Esso farà carico ai capitoli 87738 e 88738, distinti per quota interessi e per quota di rimborso del capitale sui Bilanci di previsione a decorrere dall'esercizio finanziario 2004 e sarà finanziato con un limite d'impegno statale previsto a tal fine, dall'articolo 13, comma 2 della legge n. 166 del 2002
e nell'ambito del riparto per l'annualità 2004 prevista a favore della Regione Emilia-Romagna, dal Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 5 maggio 2003.
e nell'ambito del riparto per l'annualità 2004 prevista a favore della Regione Emilia-Romagna, dal Decreto Interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 5 maggio 2003.6. Le spese per l'ammortamento del mutuo, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge regionale n. 40 del 2001.
