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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - Disposizioni generali e norme di principio
Espandere area tit2 TITOLO II - Funzioni istituzionali e disciplina dei servizi pubblici locali
Chiudere area tit3 TITOLO III - Norme di polizia mortuaria
Art. 8 - Organizzazione delle attività di medicina necroscopica
Art. 9 - Decesso per malattia infettiva e diffusiva
Art. 10 - Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali
Art. 11 - Cremazione
Art. 12 - Esumazioni ed estumulazioni
Espandere area tit4 TITOLO IV - Attività funebre
Espandere area tit5 TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
Disposizioni generali e norme di principio
Art. 1
Finalità, oggetto e principi della disciplina
1. La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.
2. In particolare, la presente legge:
a) definisce le funzioni della Regione e degli Enti locali ed individua in particolare i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;
b) disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
c) regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.
3. Ai fini della presente legge:
a) per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
b) per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
c) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
d) nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi di cui agli articoli 13 e 14, che non costituiscono compiti obbligatori dei Comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c);
e) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
f) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.
TITOLO II
Funzioni istituzionali e disciplina dei servizi pubblici locali
CAPO I
Funzioni regionali e provinciali
Art. 2
Funzioni della Regione
1. Al fine di garantire un trattamento adeguato, rispettoso e uniforme sul territorio regionale della persona defunta, delle ceneri derivanti da cremazione e delle ossa umane sul territorio regionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della tutela delle condizioni igienico-sanitarie, la Regione, nelle materie disciplinate dalla presente legge:
a) esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e di alta vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli Enti locali e alle Aziende sanitarie, che sono tenuti a fornire alla Regione le necessarie informazioni;
b) adotta i poteri sostitutivi in relazione alla mancata approvazione degli atti di competenza degli Enti locali previsti dalla presente legge e, in particolare, quelli di cui all'articolo 3, secondo le forme previste dall' articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);
c) definisce, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, le tariffe per il servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, secondo modalità che tengano conto dei costi di gestione dei singoli impianti;
d) può approvare, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria;
e) adotta gli ulteriori provvedimenti nei casi e nei modi previsti dalla presente legge.
2. Con regolamento della Regione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie Locali, sono emanate norme in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione dei cadaveri, nel rispetto dei principi e delle finalità della presente legge.
Art. 3
Funzioni delle Province
1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le Province valutano il fabbisogno di crematori nell'ambito del proprio territorio, tenendo conto della popolazione residente, della distanza chilometrica e della necessità di consentire il pieno esercizio di libera scelta della modalità di sepoltura o della cremazione di ciascun cittadino e individuano, d'intesa con i Comuni interessati, la localizzazione dei nuovi impianti. Le Province possono garantire l'accessibilità e la fruibilità del servizio di cremazione per i cittadini anche attraverso opportune forme di collaborazione con crematori situati in ambiti territoriali contigui.
2. Nei crematori si provvede, su richiesta, alla cremazione di cadaveri, di resti mortali, di ossa e di parti anatomiche riconoscibili, all'interno del bacino di riferimento di cui alla programmazione provinciale. Nei crematori si provvede, altresì, su richiesta, alla cremazione di cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali in relazione alle loro capacità di ricezione.
CAPO II
Funzioni e compiti dei Comuni
Art. 4

(abrogato comma 5 da  art. 29 L.R. 27 luglio 2005 n. 14, successivamente sostituita rubrica e aggiunto comma 4 bis da art. 27  L.R. 14 giugno 2024, n. 7 )

Realizzazione di cimiteri, crematori e cinerari
1. Spetta ai Comuni, singoli od associati, la realizzazione di cimiteri e di crematori.
2. I cimiteri sono di norma collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. É vietato costruire nuovi edifici entro tale fascia di rispetto. Il Comune può autorizzare l'eventuale ampliamento degli edifici esistenti entro la fascia di rispetto, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l'ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori a una distanza inferiore ai duecento metri dal centro abitato, purché la fascia di rispetto non scenda in nessun caso al di sotto dei cinquanta metri e sia adottato un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di vent'anni.
4. I crematori devono essere realizzati all'interno delle aree cimiteriali esistenti o di ampliamenti delle stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori mobili.
4 bis. I cinerari, quali strutture deputate alla raccolta e conservazione di urne cinerarie, sono realizzabili anche da parte di soggetti privati, autorizzati a norma dell’articolo 6, all’esterno delle aree cimiteriali, secondo le disposizioni di cui all’articolo 14 bis.
5. abrogato
Art. 5

(sostituito comma 2 da art. 29 L.R. 27 luglio 2005 n. 14)

Obblighi dei Comuni e gestione dei servizi pubblici essenziali
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 Sito esterno (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.
2. Nel caso in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolga anche l'attività funebre di cui all'articolo 13 della presente legge, è d'obbligo la separazione societaria, da attuare entro il 31 dicembre 2005, fatta salva l'eventuale scadenza originaria della gestione antecedente tale data. Le gestioni in corso che non abbiano provveduto alla separazione societaria entro il termine di cui al presente comma, cessano alla scadenza del termine medesimo.
3. I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono in ogni caso essere dati in gestione a soggetti esercenti, anche attraverso società controllate o collegate, l'attività funebre di cui all'articolo 13. Le gestioni in corso, ove in contrasto con le previsioni del presente comma, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. I Comuni provvedono a favorire l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento.
5. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 Sito esterno, i Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.
Art. 6

(modificata lett. b comma 1 da art. 28  L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

Funzioni amministrative e di vigilanza
1. Fatte salve le attribuzioni dei Comuni previste dalla presente legge nonché dalla normativa statale e regionale, sono attribuite ai Comuni le funzioni autorizzative in merito:
a) all'esercizio dell'attività funebre di cui all'articolo 13;
b) alla costruzione e al funzionamento delle strutture per il commiato di cui all'articolo 14  e dei cinerari di cui all'articolo 4, comma 4 bis.
2. Fermo restando il generale divieto di seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori dei cimiteri e delle cappelle private familiari, il Comune può autorizzare, di volta in volta, sentita l'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente, la sepoltura di cadavere, di resti mortali, di ceneri o di ossa umane in altri luoghi, quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e la sepoltura avvenga con le garanzie stabilite dalla normativa vigente.
3. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nei regolamenti di cui all'articolo 7 spetta al Comune, che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Azienda Unità sanitaria locale territorialmente competente.
Art. 7
Regolamenti comunali
1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge i Comuni, singoli o associati, disciplinano le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria attraverso apposito regolamento.
2. Con i regolamenti di cui al comma 1, vengono in particolare stabiliti:
a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori, nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria;
b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri;
c) le prescrizioni relative all'affidamento personale delle urne cinerarie di cui all'articolo 11, comma 3;
d) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a Euro 250,00 né superiori a Euro 9.300,00. In assenza dell'individuazione della sanzione da parte dell'atto normativo dell'Ente locale, il Comune applica una sanzione da Euro 1.350,00 a Euro 9.300,00.
3. Il regolamento di cui al comma 1 può altresì prevedere le modalità per la costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione, da parte di soggetti pubblici o privati, definendone i requisiti. L'autorizzazione alla costruzione dei cimiteri per gli animali d'affezione viene concessa dal Comune, previo parere favorevole espresso dall'Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.
TITOLO III
Norme di polizia mortuaria
Art. 8
Organizzazione delle attività di medicina necroscopica
1. Nel rispetto della normativa statale relativa alla denuncia delle cause di morte e all'accertamento dei decessi, le strutture di medicina legale delle Aziende sanitarie garantiscono le funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Le strutture di medicina legale provvederanno altresì al riscontro diagnostico, anche mediante convenzione, nelle evenienze in cui sia necessario accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale.
2. L'accertamento della realtà della morte viene effettuata dal medico necroscopo nominato dal Direttore generale di ciascuna Azienda Unità sanitaria locale fra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN), inclusi i medici di medicina generale, al fine di assicurare la tempestività e l'ottimale distribuzione del servizio.
Art. 9
Decesso per malattia infettiva e diffusiva
1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'Azienda sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all' articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 Sito esterno.
2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.
Art. 10

(sostituiti commi 1 e 3 da art. 12 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)

Trasporto di salme, di cadaveri e di resti mortali
1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato di cui all'articolo 14, siti anche in altro Comune della Regione Emilia-Romagna o in Regione confinante a condizione di reciprocità.
2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna o in Comuni delle Regioni confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.
4. Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
5. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali è rilasciata dal Comune di partenza.
6. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
7. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 6, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
8. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
9. Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 Sito esterno competono al Comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all' articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 Sito esterno viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto, comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
10. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è obbligatoria l'effettuazione dell'iniezione conservativa di cui all' articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 Sito esterno e, nel caso il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all' articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 Sito esterno può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto.
11. Al soggetto che svolge il solo servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri, esercitato in qualità di affidatario del servizio pubblico, non si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 5, commi 2 e 3.
12. Ai fini di quanto disposto dal presente articolo è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso. Tale trasporto deve essere svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.
13. Con atto adottato dalla Direzione generale competente della Regione Emilia-Romagna, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità tecniche e le procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, prevedendo gli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e le precauzioni igienico sanitarie da adottare a tutela della salute pubblica e degli operatori, nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla presente legge.
Art. 11

(modificato comma 3 da art. 29 L.R. 27 luglio 2005 n. 14)

Cremazione
1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
2. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13.
3. Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono disporne, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. ...
4. In caso di affidamento personale dell'urna il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico-sanitario. In assenza dei regolamenti comunali tali disposizioni sono contenute nell'atto di affidamento.
5. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo pretorio di uno specifico avviso.
6. Le ceneri già custodite al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4.
Art. 12
Esumazioni ed estumulazioni
1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari. Le esumazioni ed estumulazioni straordinarie possono essere eseguite anch'esse in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari anche relativamente alle persone decedute per malattie infettive e diffusive, fatte salve situazioni peculiari nelle quali il personale addetto alle operazioni, adeguatamente formato, ravvisi la necessità di un parere igienico-sanitario da richiedere all'Azienda Unità sanitaria locale.
TITOLO IV
Attività funebre
Art. 13

(sostituiti commi 2,3; sostituiti n.2)-lett.b) e lett.c) comma 4, sostituito ultimo periodo comma 6 da art. 43 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

Attività funebre
1. Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:
a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.
2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attività funebre devono presentare dichiarazione di inizio attività con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune in cui ha sede legale l'impresa. La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 viene presentata secondo le modalità generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.
4. La Giunta regionale emana il provvedimento di cui al comma 3 nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) prevedere che l'attività funebre venga svolta nel rispetto del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Sito esterno (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e delle altre norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
b) prevedere che le imprese che esercitano l'attività funebre dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui:
1) la disponibilità continuativa di almeno un carro funebre e di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre;
2) la disponibilità di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la dichiarazione di inizio attività;
3) personale in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte;
4) un responsabile della conduzione dell'attività funebre, che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col legale rappresentante dell'impresa;
c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre presentino al Comune la dichiarazione di inizio attività prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.
5. E' vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre. L'attività funebre di tipo commerciale deve essere tassativamente svolta al di fuori delle strutture sanitarie pubbliche o private, dei locali di osservazione delle salme e delle aree cimiteriali.
6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre. E' sospeso dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal Comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato dal Comune stesso, fatta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal regolamento di cui all'articolo 7, chi, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, propone direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali. In relazione alla gravità del fatto può essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.
Art. 14
Strutture per il commiato
1. Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato.
2. Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
3. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
4. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
5. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.
6. La Regione favorisce, con appositi strumenti incentivanti, un'adeguata presenza sul territorio regionale di strutture per il commiato.
Articolo 14 bis

(aggiunto da art. 29  L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

Localizzazione urbanistica delle strutture per il commiato e dei cinerari
1. Il Piano Urbanistico Generale dei Comuni individua gli ambiti idonei all’ubicazione delle strutture per il commiato di cui all’articolo 14 e dei cinerari di cui all’articolo 4, comma 4 bis.
2. Sono comunque compatibili con l’ubicazione delle strutture per il commiato e dei cinerari gli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici ammettono l’ubicazione di attrezzature e spazi collettivi riguardanti il culto.
3. Anche per i cinerari valgono, in ogni caso, i divieti e le possibilità di collocazione previsti per le strutture per il commiato di cui all’articolo 14, comma 5.
4. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali.
5. In caso di cessazione dell’attività, l’impresa funeraria ha l’obbligo di trasferire le urne cinerarie in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto. 
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 15
Registro regionale di mortalità
1. E' istituito il Registro regionale di mortalità, con finalità statistico-epidemiologiche; le Aziende sanitarie sono tenute a trasmettere periodicamente alla Regione le informazioni secondo gli standard di qualità e completezza definiti dalla Direzione generale Sanità e Politiche sociali.
Art. 16

(modificato comma 2 da art. 44 L.R. 12 febbraio 2010 n. 4)

Norme transitorie e finali
1. Le imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13, operanti stabilmente sul territorio regionale, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti previsti dall'atto della Giunta regionale di cui al comma 3 di detto articolo entro dodici mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del provvedimento medesimo.
2. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 2 aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente sono esentati dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 2, fermi restando gli obblighi previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività sul territorio regionale.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 Sito esterno.

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