LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
Testo coordinato con modifiche apportate da:
L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 15
Registro regionale di mortalità
1.
E' istituito il Registro regionale di mortalità, con finalità statistico-epidemiologiche; le Aziende sanitarie sono tenute a trasmettere periodicamente alla Regione le informazioni secondo gli standard di qualità e completezza definiti dalla Direzione generale Sanità e Politiche sociali.