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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19

DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 9
Decesso per malattia infettiva e diffusiva
1. Nel caso la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva, il medico necroscopo dell'Azienda sanitaria competente deve adottare, a tutela della salute pubblica, le eventuali misure che si rendano di volta in volta opportune nei casi specifici. Tali misure devono essere coerenti con consolidate evidenze scientifiche e non comportano l'obbligatoria osservanza delle procedure di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 Sito esterno.
2. In ogni caso il personale addetto all'attività funebre è tenuto ad utilizzare, indipendentemente dalla causa del decesso, gli adeguati mezzi di protezione per prevenire un eventuale contagio, nell'evenienza di contatto con liquidi biologici.

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