LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
Testo coordinato con modifiche apportate da:
L.R. 14 giugno 2024, n. 7TITOLO I
Disposizioni generali e norme di principio
Art. 1
Finalità, oggetto e principi della disciplina
1.
La presente legge disciplina il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e di informare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica e di efficienza ed efficacia delle prestazioni.
2.
In particolare, la presente legge:
a)
definisce le funzioni della Regione e degli Enti locali ed individua in particolare i compiti dei Comuni e le modalità di svolgimento delle loro funzioni e servizi;
b)
disciplina, per quanto attiene ai profili igienico-sanitari, le procedure relative alla polizia mortuaria, con particolare riguardo alle norme da osservarsi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
c)
regolamenta le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.
3.
Ai fini della presente legge:
a)
per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
b)
per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
c)
nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
d)
nell'ambito funebre è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi di cui agli articoli 13 e 14, che non costituiscono compiti obbligatori dei Comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c);
e)
nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva;
f)
nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti.