LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19
DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA E DI POLIZIA MORTUARIA
Testo coordinato con modifiche apportate da:
L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 14
Strutture per il commiato
1.
Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza del familiare del defunto, possono tenersi riti per il commiato.
2.
Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
3.
Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
4.
Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
5.
Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.
6.
La Regione favorisce, con appositi strumenti incentivanti, un'adeguata presenza sul territorio regionale di strutture per il commiato.