LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 dell' 11 ottobre 2004
Art. 12
Rispetto delle condizioni della autorizzazione integrata ambientale
1. Il monitoraggio ed il controllo sono esercitati dalla Provincia con le modalità di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 372 del 1999 .
2. Per l'esercizio delle attività di cui al presente articolo la Provincia si avvale delle strutture dell'ARPA, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1995, sia per i controlli periodici programmati sia per l'attività ispettiva di competenza. Si avvale inoltre di ARPA per la gestione dei dati e delle misure nell'ambito del sistema informativo sull'ambiente ed il territorio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), della medesima legge regionale n. 44 del 1995.