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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 dell' 11 ottobre 2004

Art. 14
Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 7, lettera c) e dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno.

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