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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 dell' 11 ottobre 2004

Art. 6
Autorizzazione integrata ambientale
1. La Provincia rilascia l'autorizzazione integrata ambientale nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno, delle linee guida e dell'atto di indirizzo e coordinamento previsti dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno, nonché delle direttive regionali di cui all'articolo 4.
2. Nel caso in cui il progetto di nuovo impianto sia assoggettato alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della predetta legge regionale n. 9 del 1999. In tal caso, le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli articoli 14 e 15 della predetta legge regionale n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli articoli 8 e 9.

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