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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 dell' 11 ottobre 2004

Art. 7
Domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è predisposta ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 4, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno. Essa, inoltre, deve descrivere le attività di autocontrollo nonché di controllo programmato che richiede l'intervento di ARPA. Per la predisposizione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, per le discariche di cui all'allegato I, punti 5.1 e 5.4, del decreto legislativo n. 372 del 1999 Sito esterno, nonché di cui all'articolo 4, comma 1, punto 2, della Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 "che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/51/CE relativamente alla partecipazione del pubblico all'accesso alla giustizia", possono essere utilizzate le informazioni e le descrizioni fornite ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 Sito esterno (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è presentata dal gestore allo sportello unico di cui agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno) o, in assenza di esso, alla Provincia territorialmente competente.
3. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il gestore può richiedere che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso, il gestore allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto ed agli effetti finali sull'ambiente. Il personale della struttura organizzativa preposta ha accesso alle informazioni relative agli impianti soggetti alla autorizzazione integrata ambientale anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.

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