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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1

(sostituito articolo da art. 2 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Finalità ed oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare come modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)), con la presente legge detta disposizioni in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
2. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso.
3. La presente legge disciplina il rilascio ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale delle nuove installazioni e delle installazioni esistenti, nonché le modalità di esercizio delle installazioni medesime.
Art. 2

(sostituito articolo da art. 3 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Ambito di applicazione e definizioni
1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 152 del 2006 le installazioni nuove ed esistenti, nonché le loro modifiche, elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono assoggettate alle procedure e alle misure previste nel Titolo II della presente legge.
2. A richiesta del gestore le installazioni nuove ed esistenti non comprese nel comma 1 sono assoggettate alle procedure ed alle misure previste dal Titolo II della presente legge.
3. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i-bis), i-ter), i-quater), i-quinquies), i-sexies), i-septies), i-octies), i-nonies), l), l-bis), l-ter), l-ter.1), l-ter.2), l-ter.4), l-ter.5), o-bis), p), r-bis), s), t), u), v), v-bis), v-ter), v-quater), v-quinquies), v-sexies), v-septies), v-octies), nonché all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 3

(sostituito articolo da art. 4 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Autorità competente
1. Nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), l'autorità competente all'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge è la Città metropolitana di Bologna o la Provincia territorialmente interessata.
2. Nell'espletamento dei compiti e delle procedure conferite, l'autorità competente istituisce o individua una struttura organizzativa preposta all'espletamento delle attività relative all'effettuazione dei compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.
3. Qualora un'installazione interessi il territorio di più autorità competenti, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata d'intesa tra queste. Nel caso di installazioni che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di territori di altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali autorità nonché degli enti locali interessati dagli impatti.
4. Qualora l'autorità competente si avvalga dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), il compenso dovuto non può superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese istruttorie ed è definito dalla Giunta regionale in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.
Art. 4

(sostituito articolo da art. 5 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Funzioni della Regione
1. La Giunta regionale, previa assunzione di parere da parte della competente Commissione assembleare, emana direttive per l'esercizio coordinato e la semplificazione delle funzioni conferite con la presente legge nonché per la definizione delle spese istruttorie.
2. La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo di coordinamento delle autorità competenti e dell'ARPA, al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale.
3. La Giunta regionale assicura la partecipazione ed il contributo al Coordinamento nazionale di cui all'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche tramite consultazione e partecipazione del gruppo di coordinamento di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale assicura lo scambio di informazioni con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 29-terdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006, sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione nonché sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, anche tramite consultazione e partecipazione del gruppo di coordinamento di cui al comma 2.
Art. 5

(sostituito articolo da art. 6 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di tutela della salute e di qualità ambientale, tiene conto dei principi generali definiti dall'articolo 6, comma 16 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi della presente legge sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione ed elencati nell'allegato IX della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Sostituisce inoltre la comunicazione di cui all'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. È fatta salva la normativa di cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché la normativa di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio), in base alla quale la direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dall'1 giugno 2015.

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