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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Art. 20
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4).
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 18, comma 2, la Regione fa fronte nell'ambito dei finanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).

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