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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Art. 7

(sostituito articolo da art. 8 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Domanda di autorizzazione integrata ambientale
1. La domanda di autorizzazione integrata ambientale è predisposta e presentata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dall'articolo 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Per le verifiche di completezza e per le eventuali integrazioni della domanda e della relativa documentazione, si procede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Il gestore presenta la domanda di autorizzazione integrata ambientale allo Sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La domanda è presentata per via telematica, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale.
4. Nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela del segreto industriale o commerciale, il gestore può richiedere, sia in sede di domanda, sia in fase di pubblicizzazione delle risultanze delle verifiche ispettive, sia nelle comunicazioni relative ai controlli, che non sia resa pubblica, in tutto o in parte, la descrizione dei processi produttivi. In tal caso il gestore allega una specifica illustrazione, destinata ad essere resa pubblica, in merito alle caratteristiche del progetto e agli effetti finali sull'ambiente. Il personale della struttura organizzativa preposta ha accesso alle informazioni relative alle installazioni soggette all'autorizzazione integrata ambientale anche se sottoposte a segreto industriale o commerciale, con l'obbligo di rispettare le disposizioni che tutelano la segretezza delle predette informazioni.

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