LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21
DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO
Art. 3
(già sostituito articolo da art. 4 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, poi sostituito da art. 78 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)
Autorità competente
1. La Regione è autorità competente per l'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge e le esercita attraverso l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia.
2. Qualora un’istallazione interessi anche il territorio di altre regioni, l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è rilasciata d’intesa tra le autorità competenti in tali regioni e la Regione Emilia-Romagna. Nel caso di istallazioni che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di territori di altre regioni, si applica quanto disposto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006.