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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2004, n. 21

DISCIPLINA DELLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 16 luglio 2015, n. 9

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Art. 5

(sostituito articolo da art. 6 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di tutela della salute e di qualità ambientale, tiene conto dei principi generali definiti dall'articolo 6, comma 16 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi della presente legge sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione ed elencati nell'allegato IX della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Sostituisce inoltre la comunicazione di cui all'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. È fatta salva la normativa di cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché la normativa di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio), in base alla quale la direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dall'1 giugno 2015.

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