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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 novembre 2004, n. 25

NORME IN MATERIA DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 158 del 22 novembre 2004

Art. 3
Ricerca e sperimentazione
1. Per le finalità indicate all'articolo 1, comma 2, lettera b), la Regione promuove la ricerca e la sperimentazione nel settore delle biotecnologie orientate al miglioramento della qualità, alla difesa dalle patologie, alla sostenibilità ambientale delle produzioni agricole ed alimentari regionali. La Regione predispone, altresì, un programma interdisciplinare di ricerca per arricchire le conoscenze in materia di coesistenza, collegato alle iniziative del Ministero delle Politiche agricole e forestali e di altre Regioni, nonché alle indicazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
2. E' istituito il Comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura della Regione Emilia-Romagna, nominato dalla Giunta regionale e composto da cinque personalità di comprovata competenza scientifica, previa comunicazione alla competente Commissione consiliare. Il Comitato ha funzione consultiva sul Piano regionale di coesistenza e sulle linee di intervento per l'attività di ricerca e sperimentazione ed informativa sull'evoluzione tecnico-scientifica della materia. Il Comitato riferisce, di norma ogni sei mesi, alla competente Commissione consiliare.(1)

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 34 L.R. 22 dicembe 2005 n. 20, ai componenti del Comitato istituito ai sensi del presente comma è riconosciuto, a far data dal suo insediamento, un compenso di Euro 250,00 per seduta, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei limiti della normativa vigente.

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