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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 26

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - FINALITA' PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI
Chiudere area tit2 TITOLO II - IMPIANTI E RETI
Art. 15 - Principi generali
Art. 16 - Procedure autorizzative degli impianti energetici
Art. 17 - Impianti di produzione termoelettrica che utilizzano fonti convenzionali
Art. 18 - Reti di trasporto e distribuzione di energia
Art. 19 - Disposizioni per la realizzazione degli interventi energetici di interesse regionale e locale
Art. 20 - Condizioni di esercizio degli impianti
Art. 21 - Intese
Espandere area tit3 TITOLO III - SERVIZI ED OPERATORI
Espandere area tit4 TITOLO IV - ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE
Espandere area tit5 TITOLO V - AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA E STRUTTURE TECNICHE
Espandere area tit6 TITOLO VI - NORME FINANZIARIE E FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
FINALITA' PROGRAMMAZIONE ED INTERVENTI
Art. 1

(abrogato comma 5 da art. 2 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Finalità ed obiettivi generali
1. La Regione Emilia-Romagna, in armonia con gli indirizzi della politica energetica nazionale e dell'Unione europea, disciplina con la presente legge gli atti di programmazione e gli interventi operativi della Regione e degli enti locali in materia di energia, in conformità a quanto previsto dall' articolo 117, comma terzo, della Costituzione, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale garantendo che vi sia una corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e dell'ambiente.
2. Ai fini della presente legge rientrano nella materia energia le attività di prospezione, ricerca, coltivazione, produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, uso di qualsiasi forma di energia, comprese le fonti rinnovabili e assimilate, l'elettricità, il petrolio, il gas naturale, nonché le attività inerenti alla realizzazione e all'utilizzo di impianti, sistemi e componenti a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale. Sono comprese nella materia altresì le attività di servizio a sostegno delle medesime attività.
3. Nel perseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza i seguenti obiettivi generali:
a) promuovere il risparmio energetico attraverso un complesso di azioni dirette a migliorare il rendimento energetico dei processi, dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano l'energia, favorire l'uso razionale delle risorse energetiche e valorizzare l'energia recuperabile da impianti e sistemi;
b) favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene, delle fonti rinnovabili e assimilate di energia e promuovere l'auto-produzione di elettricità e calore;
c) definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività di cui al comma 2; 
d) promuovere, attraverso il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, i fattori di competitività regionale contribuendo, per quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l'affidabilità, la continuità e l'economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale, diffondendo l'innovazione tecnologica, organizzativa e finanziaria nella realizzazione dei progetti energetici di interesse pubblico, sostenendo il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e diffusione territoriale dei servizi di pubblica utilità nonché dei servizi rivolti all'utenza finale;
e) promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di sistemi urbani, edifici ed impianti, processi produttivi, con riguardo alle diverse fasi di programmazione, progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo, in conformità alla normativa tecnica di settore, attraverso la pianificazione urbanistica ed anche attraverso la promozione di progetti formativi, la diffusione di sistemi di qualità aziendale e l'istituzione di un sistema di accreditamento degli operatori preposti all'attuazione degli interventi assistiti da contributo pubblico;
f) favorire gli interventi di autoregolazione e autoconformazione da parte degli interessati, compresi gli accordi di filiera, rispetto agli obiettivi posti dagli strumenti di programmazione energetica territoriale ed ai requisiti fissati dalle norme in materia;
g) promuovere le attività di ricerca applicata, innovazione e trasferimento tecnologico al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione di sistemi ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale attraverso gli strumenti di programmazione energetica territoriale e gli altri strumenti di sostegno alla ricerca e alla innovazione;
h) assicurare la tutela degli utenti e dei consumatori, con particolare riferimento alle zone territoriali svantaggiate ed alle fasce sociali deboli, nel rispetto delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;
i) assumere gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni secondo quanto stabilito dalle Direttive europee 1999/30/CE e 2000/69/CE recepite dallo Stato italiano e di gas ad effetto serra posti dal protocollo di Kyoto del 1998 sui cambiamenti climatici come fondamento della programmazione energetica regionale al fine di contribuire al raggiungimento degli stessi.
4. Nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione e gli enti locali operano nel rispetto delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'energia in conformità alle norme comunitarie e nazionali e nell'assenza di vincoli ed ostacoli alla libera circolazione dell'energia, garantendo:
a) il rispetto delle disposizioni nazionali inerenti la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumità e della salute pubblica, la protezione delle risorse ambientali e degli ecosistemi;
b) l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai principi fondamentali della legislazione statale e agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari e, per quanto di competenza, all'attuazione degli stessi;
c) il rafforzamento degli strumenti di integrazione delle politiche pubbliche aventi incidenza sulla materia energia, compresi i piani d'area, al fine di offrire ai cittadini servizi ed interventi organicamente coordinati ed efficienti;
d) l'accesso a procedure semplificate, trasparenti e non discriminatorie per il rilascio di autorizzazioni o per la concessione di contributi, agevolazioni e benefici ai sensi della presente legge, secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;
e) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico riferiti alle attività energetiche esercitate in regime di concessione o di libero mercato.
5. abrogato.
Art. 2

(prima abrogata lettera j) da art. 77 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi sostituita lett. f) da art. 2 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni concernenti:
a) l'approvazione e l'attuazione del Piano energetico regionale (PER) di cui agli articoli 8 e 9, nonché il suo periodico aggiornamento sulla base dei risultati ottenuti;
b) l'approvazione di programmi e di progetti di interesse regionale, nonché la definizione di politiche energetiche relative al settore industriale;
c) la promozione dei programmi e progetti di competenza degli enti locali, di cui agli articoli 3 e 4;
d) la promozione di attività di ricerca applicata, nonché di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti e istituti di ricerca;
e) lo sviluppo e la qualificazione di servizi energetici di interesse regionale;
f) la promozione di forme associative e consortili, anche riferite alle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che possano ottenere la qualificazione di clienti idonei del mercato elettrico e del gas naturale ai sensi delle disposizioni vigenti;
g) la promozione della ricerca delle risorse energetiche nel territorio regionale;
h) la concessione dei contributi previsti dall'articolo 4, comma 5, e dall' articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell' art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144);
i) la determinazione delle tariffe e dei canoni relativi ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di cui all'articolo 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera i), del medesimo decreto;
j) abrogata.
k) il rilascio dell'intesa di cui alla legge 9 aprile 2002, n. 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), in conformità agli indirizzi di cui al comma 3; (2)
l) l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali ai sensi della presente legge;
m) l'esercizio del potere sostitutivo sugli enti locali, in caso di persistente inattività degli stessi nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dall' articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università);
n) l'individuazione delle utenze di interesse pubblico per le quali prevedere misure volte a migliorare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, in condizioni normali e non di funzionamento, dei tradizionali sistemi di fornitura, anche sulla base di accordi con le imprese del settore;
o) l'adozione di indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione di energia e di misure a sostegno della sicurezza degli approvvigionamenti per le aree e gli utenti disagiati; (3)
p) le intese e le iniziative di raccordo con lo Stato e le altre Regioni per lo sviluppo di attività e servizi che interessano il territorio di più Regioni, nonché per l'adozione di provvedimenti in grado di concorrere allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale;
q) tutte le funzioni amministrative in materia di energia non attribuite allo Stato e agli enti locali.
2. In materia di risparmio energetico e uso razionale dell'energia, nonché di fonti rinnovabili e assimilate, la Regione esercita le funzioni ed i compiti concernenti:
a) la concessione di contributi per la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di impianti e sistemi con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili o assimilate di energia ovvero sistemi a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale, l'adozione di misure di risparmio energetico e di efficienza energetica anche di tipo innovativo presso gli edifici pubblici e gli impianti produttivi;
b) il coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del titolo II della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
c) la promozione di attività di informazione e orientamento riguardo alle tecnologie e ai sistemi operativi e gestionali per ridurre i consumi di energia e migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso;
d) l'indirizzo e il coordinamento dei programmi di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti energetici anche ai fini del rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici di cui all' articolo 123 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale);
e) l'adozione di indirizzi programmatici, compresa la fissazione di specifici obiettivi di uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate e l'individuazione di aree territoriali, settori e tipologie prioritarie di intervento, nel cui rispetto operano le imprese dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, in conformità alle disposizioni adottate ai sensi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), nonché dell' articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000;
f) l’attuazione delle direttive dell’Unione europea di cui al successivo titolo IV, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale;
g) la predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, di linee guida e standard prestazionali per la progettazione di edifici e impianti di produzione, distribuzione e uso dell'energia, tenuto conto dei requisiti minimi di rendimento energetico e delle norme tecniche nazionali.
3. La Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, definisce, in coerenza con gli obiettivi del PER di cui all'articolo 8, gli indirizzi di sviluppo del sistema elettrico regionale volti a garantire, anche nel medio termine, il raggiungimento ed il mantenimento di condizioni di sicurezza, continuità ed economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno interno. La Giunta regionale, nel predisporre tali indirizzi, tiene conto dei dati inerenti la domanda, le potenzialità del risparmio e di aumento dell'efficienza del sistema, i flussi di energia, lo sviluppo della rete nazionale e l'evoluzione della potenza richiesta che il Gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all' articolo 3 del decreto legislativo n. 79 del 1999, provvede a trasmettere alla Regione in attuazione di apposito protocollo d'intesa promosso dalla Regione medesima.
4. La Regione inoltre:
a) promuove ed organizza lo sviluppo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e di valorizzazione delle fonti rinnovabili (certificati verdi) riferiti ai progetti energetici localizzati sul territorio regionale;
b) applica i tetti alle emissioni di gas ad effetto serra del sistema energetico regionale, d'intesa con il ministero competente, in conformità alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
c) promuove la partecipazione del sistema produttivo regionale allo sviluppo di progetti di intervento volti alla riduzione delle emissioni gas serra in adesione ai meccanismi di flessibilità previsti dal protocollo di Kyoto.
Art. 3

(abrogato articolo da art. 77 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Funzioni delle Province
abrogato.
Art. 4
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni:
a) approvano programmi ed attuano progetti per la qualificazione energetica del sistema urbano, con particolare riferimento alla promozione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico negli edifici, allo sviluppo degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia derivante da fonti rinnovabili ed assimilate e di altri interventi e servizi di interesse pubblico volti a sopperire alla domanda di energia utile degli insediamenti urbani, comprese le reti di teleriscaldamento e l'illuminazione pubblica, anche nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana previsti dalla legislazione vigente;
b) esercitano le funzioni di cui all' articolo 6 della legge n. 10 del 1991, nonché le altre funzioni attribuite loro da specifiche disposizioni legislative.
Art. 5
Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e adeguamento delle disposizioni regolamentari in materia di edilizia
1. Gli enti locali operano tramite i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al fine di assicurare il contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, favorire la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, promuovere la dotazione e fruibilità di altri servizi energetici di interesse locale, anche nell'ambito degli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio e urbanistico esistente.
2. La pianificazione territoriale e urbanistica:
a) definisce le dotazioni energetiche di interesse pubblico locale da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione;
b) può subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione al fatto che sia presente ovvero si realizzi la dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento.
3. I Comuni, nel disciplinare l'attività urbanistica ed edilizia, provvedono a recepire i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a), e possono decidere di non applicarli per le categorie di fabbricati di cui all'articolo 4, comma 3, della direttiva 2002/91/CE.
4. I Comuni provvedono affinché:
a) per gli interventi di nuova urbanizzazione di superficie utile totale superiore ai 1.000 m2, sia valutata in fase di progetto la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili, impianti di cogenerazione, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento;
b) per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, sia prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare;
c) per gli edifici di nuova costruzione di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, sia rispettato l'obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi mediante le fonti rinnovabili o assimiliate di energia e sia prevista l'adozione di sistemi telematici per il controllo e la conduzione degli impianti energetici;
d) per gli edifici esistenti di superficie utile totale superiore a 1.000 m2 che subiscono interventi assoggettati a titolo abilitativo ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia), sia migliorato il loro rendimento energetico al fine di soddisfare i requisiti minimi di cui all'articolo 25, comma 1 , lettera a), della presente legge e possano essere introdotti sistemi di contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
Art. 6

(modificati commi 1 e 4 da art. 18 L.R. 18 luglio 2017, n. 14)

Programmazione energetica territoriale
1. La programmazione energetica territoriale si articola nei livelli regionale e comunale secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), dall'articolo 3, comma 1, lettera a), e dall'articolo 4, comma 1, lettera a).
2. Gli strumenti della programmazione energetica territoriale di cui al comma 1 sono predisposti e approvati nel rispetto degli obiettivi generali e dei principi di cui all'articolo 1, commi 3 e 4.
3. La Regione e gli enti locali, nella formulazione ed attuazione degli strumenti di programmazione di cui al comma 1, favoriscono forme di approccio integrato, valorizzando i collegamenti tra gli obiettivi generali di politica energetica e le politiche settoriali rivolte ai medesimi contesti progettuali e territoriali.
4. La Regione ed i Comuni provvedono, in sede di elaborazione ed approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, in conformità all' articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) e con riguardo alla direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alla direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, informando la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione di cui all'articolo 7.
Art. 7
Concertazione istituzionale e partecipazione
1. La Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di programmazione energetica territoriale previste dalla presente legge, informano la propria attività al metodo della concertazione istituzionale e della partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale, anche attraverso i metodi e gli strumenti delle Agende 21 locali e gli strumenti di raccordo interistituzionale e di concertazione di cui alla legge regionale n. 3 del 1999 ed alla legge regionale n. 6 del 2004.
Art. 8

(modificato comma 5 da art. 19 L.R. 18 luglio 2017, n. 14)

Piano energetico regionale
1. Compete alla Regione, attraverso il Piano energetico regionale (PER), stabilire gli indirizzi programmatici della politica energetica regionale finalizzati allo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, anche attraverso il coordinamento degli strumenti pubblici regionali e locali di intervento e di incentivazione a favore della ricerca applicata, della qualificazione e diffusione di servizi di pubblica utilità, dello sviluppo di processi produttivi e prodotti ad alta efficienza energetica e ridotto impatto ambientale, di informazione ed orientamento degli utenti finali.
2. Il PER, sulla base della valutazione dello stato del sistema regionale nelle componenti legate alle attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso finale delle diverse forme di energia e dello scenario evolutivo tendenziale spontaneo di medio-lungo termine, specifica gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, e le relative linee di intervento alla cui realizzazione concorrono soggetti pubblici e privati.
3. Il PER è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, ha di norma durata decennale e può essere aggiornato con la medesima procedura in considerazione di mutamenti del sistema energetico aventi rilevanti riflessi sugli obiettivi e sulle linee di intervento dallo stesso individuati ovvero per renderli compatibili con gli impegni nazionali sui cambiamenti climatici e con gli obiettivi indicativi nazionali di promozione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, stabiliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE.
4. La delibera consiliare di approvazione del PER ha efficacia di programmazione economico-finanziaria ai fini della individuazione delle linee regionali di intervento e degli stanziamenti di bilancio da impegnare, dando priorità al risparmio energetico, alle fonti rinnovabili ed all'ambientalizzazione degli impianti energetici. Alla stessa consegue direttamente la fase di attuazione del PER di cui all'articolo 9.
5. La Regione stipula convenzioni e accordi con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) in applicazione dell' articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 (Riordino della disciplina dell'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente) e con altri enti pubblici e privati, funzionali alla predisposizione del PER e fornisce ai Comuni informazioni nella predisposizione degli strumenti di programmazione energetica territoriale.
Art. 9
Attuazione del Piano energetico regionale
1. Il PER è attuato attraverso piani triennali di intervento approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e programmi annuali approvati dalla Giunta regionale.
2. I programmi di cui al comma 1 individuano i finanziamenti accordati, le tipologie degli interventi ammissibili, le categorie dei soggetti destinatari, i criteri generali per uniformare la valutazione delle proposte, l'entità e le tipologie dei contributi, le modalità di assegnazione, controllo, revoca dei finanziamenti regionali, i termini di presentazione delle domande e di realizzazione dell'intervento, i dati e le informazioni che debbono essere forniti alla Regione relativamente alle fasi di costruzione e di esercizio degli interventi incentivati.
3. Gli enti locali possono richiedere il finanziamento dei piani e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia singolarmente sia in forma associata. Essi possono presentare progetti per conto di altri soggetti, pubblici e privati, purché i progetti siano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e coerenti con le linee di programmazione energetica regionale e di protezione ambientale. In tal caso il finanziamento regionale viene concesso agli enti locali ai quali spetta instaurare e disciplinare, secondo le forme del proprio ordinamento, ulteriori e separati rapporti con i destinatari ultimi del finanziamento regionale.
4. Sono ammesse domande di finanziamento relative a stralci funzionali purché inquadrati in un progetto organico del quale sia comprovata la funzionalità e la finanziabilità.
5. Le domande debbono essere accompagnate da una apposita relazione illustrativa contenente:
a) l'indicazione di conformità agli obiettivi di programmazione locale e regionale e alle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
b) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere;
c) l'indicazione dei tempi di realizzazione dell'iniziativa;
d) il piano finanziario con l'individuazione dei mezzi di copertura e della loro ripartizione nel tempo;
e) i riferimenti di conformità ai requisiti prestazionali di cui all'articolo 10;
f) l'indicazione delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi richiesti dalle norme vigenti.
6. Le modalità di erogazione dei finanziamenti relativi ai programmi di iniziativa diretta della Regione sono stabilite di volta in volta nel contesto del programma medesimo. La stipula di accordi volontari di filiera ovvero di progetti d'area di qualificazione energetica costituisce elemento di priorità per l'accesso agli incentivi.
7. Al fine di garantire la funzionalità della spesa regionale al raggiungimento progressivo degli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, i finanziamenti accordati ai sensi della presente legge decadono ove il destinatario non comunichi all'amministrazione preposta di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro i termini stabiliti dai programmi di cui al comma 2. Il titolare ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore e di concordare con l'amministrazione preposta la proroga dei termini per la realizzazione del progetto.
8. Per gli interventi che possono accedere ai titoli di efficienza energetica e di valorizzazione delle fonti rinnovabili, i piani di cui al comma 1 stabiliscono i casi nei quali il titolare del finanziamento trasferisce alla Regione la quota parte dei titoli acquisiti tramite gli interventi medesimi.
9. Con regolamento regionale da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono regolate le modalità di utilizzo dei titoli di cui al comma 8.
10. Per la promozione e lo sviluppo di progetti di formazione e aggiornamento professionale, per sostenere le iniziative finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica dei trasporti, compreso l'uso dei carburanti e mezzi a ridotte emissioni inquinanti, per contribuire allo sviluppo di progetti di ricerca ed innovazione tecnologica, per assicurare la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, si applica la normativa regionale in materia.
Art. 10

(aggiunto comma 2 bis da art. 3 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17)

Requisiti prestazionali degli interventi finanziabili
1. La Giunta regionale determina i requisiti minimi prestazionali degli interventi energetici al cui rispetto è condizionato l'accesso alle provvidenze stabilite dalla presente legge.
2. I requisiti prestazionali di cui al comma 1 sono periodicamente aggiornati, tenuto conto di analoghi indici predisposti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai fini del rilascio dei titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi.
2 bis. Qualora il concessionario di derivazioni ad uso idroelettrico fino a 3000 kilowatt abbia ottenuto incentivi per la produzione di energia elettrica connessi alla derivazione, la durata della concessione, previa istanza presentata da parte del concessionario, è allineata al periodo incentivante di riconoscimento degli incentivi, ferma restando la durata massima trentennale prevista all’articolo 21 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici).
Art. 11
Forme e modalità di finanziamento
1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge può essere effettuato nelle seguenti forme:
a) contributo in conto capitale;
b) contributo in conto interesse;
c) crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente legislazione;
d) fondi integrativi a favore di forme collettive di garanzia riconosciute da leggi regionali.
2. Le agevolazioni regionali sono attivabili nei limiti e nel rispetto delle procedure comunitarie in materia di aiuti alle imprese, in relazione all'ambito territoriale considerato.
3. I programmi regionali concernenti la concessione di contributi sono oggetto di notifica alla Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea. La concessione dei contributi è subordinata all'esito favorevole dell'esame di compatibilità svolto dalla competente istituzione europea.
4. I contributi regionali sono concessi prioritariamente per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse.
5. La Regione può stipulare intese e contratti con il Fondo europeo degli investimenti, con la Cassa depositi e prestiti, con istituti bancari e finanziari, allo scopo di regolamentare la copertura da parte di tali organismi delle spese per la realizzazione dei progetti energetici, anche a valere sul Fondo di cui all'articolo 12.
Art. 12
Fondo per l'attuazione del Piano energetico regionale
1. E' istituito il Fondo regionale per l'attuazione del PER.
2. Al finanziamento del Fondo si provvede:
a) con le risorse regionali definite con la legge di bilancio;
b) con le risorse statali e comunitarie attribuite alla Regione per la realizzazione di interventi compatibili con le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1.
3. Le disponibilità del Fondo possono essere utilizzate per il cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali che concorrano al conseguimento degli obiettivi definiti dal PER ed in particolare ad incentivare azioni e progetti di risparmio energetico o di autoproduzione.
Art. 13
Funzioni di erogazione e controllo
1. La Regione può affidare ad istituti bancari e finanziari, previa convenzione, l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 11. A tali istituti può essere altresì affidata la verifica della completezza e correttezza della documentazione amministrativa richiesta ed il controllo della documentazione di spesa. Sono fatti salvi i poteri di controllo dell'amministrazione regionale e la sua esclusiva competenza nelle fasi valutative del procedimento.
2. L'istituto bancario che svolge le funzioni di cui al comma 1 deve essere distinto dall'istituto erogante il mutuo richiesto per il finanziamento dell'intervento.
Art. 14
Monitoraggio
1. Gli interventi di sostegno regionale sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti ed il raggiungimento degli obiettivi previsti. Tale azione deve permettere, se necessario, di riorientare gli interventi stessi al fine di assicurare la loro maggiore efficacia ed efficienza.
2. Il monitoraggio è predisposto ed attuato dall'amministrazione regionale anche avvalendosi dell'Agenzia regionale di cui all'articolo 26 ovvero di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:
a) lo stato di avanzamento dei piani e progetti nonché gli obiettivi specifici da raggiungere entro la scadenza determinata;
b) l'andamento della gestione, compresi gli aspetti procedurali e gli eventuali problemi connessi.
3. Sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, la Giunta provvede all'adeguamento dei programmi annuali o poliennali di cui all'articolo 9.
4. La Giunta regionale, nel caso accerti ritardi non giustificati di attuazione dei progetti finanziati ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, può disporre, sentito il titolare del finanziamento, la revoca dei contributi e il trasferimento delle risorse a favore di progetti che dimostrino maggiore capacità di attuazione delle previsioni progettuali e programmatiche.
TITOLO II
IMPIANTI E RETI
Art. 15

(sostituito comma 2 da art. 20 L.R. 18 luglio 2017, n. 14)

Principi generali
1. A concorrere al raggiungimento delle condizioni di efficienza, continuità e sicurezza del sistema energetico regionale contribuiscono nell'ordine: il risparmio energetico, la produzione di energia attraverso fonti rinnovabili ed assimilate, anche a piccola scala, la costruzione di nuovi impianti di tipo convenzionale.
2. La Regione, ai fini del comma 1, in collaborazione con ENEA ed altri enti pubblici o privati, identifica le azioni prioritarie tra tutte quelle possibili, sulla base dell'analisi costi-benefici.
Art. 16

(sostituita lett. c), aggiunta lett. c bis) comma 2 da art. 44 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21)

Procedure autorizzative degli impianti energetici
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti volti a disciplinare le procedure autorizzative di propria competenza.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai principi di cui alla legge n. 241 del 1990, alle disposizioni contenute nella legge regionale 11 ottobre 2004, n. 21 (Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ed ai seguenti criteri:
a) la costruzione e l'esercizio degli impianti, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico e del territorio;
b) l'autorizzazione unica di cui alla lettera a) sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente ed è rilasciata a seguito di un procedimento unico a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate svolto in Conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
c) nel rispetto dei principi dell'ordinamento statale, sono resi omogenei e compatibili i procedimenti interessati dal procedimento di autorizzazione unica, e sono stabiliti i termini e le modalità per la conclusione delle procedure autorizzative, tenendo conto anche della tipologia degli impianti;
c bis) al fine di garantire un corretto avvio del procedimento, è svolta una verifica preventiva sulla completezza della domanda entro un termine massimo di quindici giorni dalla sua presentazione;
d) i progetti di modifica o ripotenziamento sono valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente;
e) è stabilito l'ammontare delle spese istruttorie poste a carico del proponente che va rapportato al valore degli interventi in misura comunque non superiore allo 0,02 per cento dell'investimento;
f) il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
g) il provvedimento autorizzativo contiene le prescrizioni ed il termine per la messa in esercizio dell'impianto nonchè per la rimessa in pristino del sito, a seguito della dismissione dello stesso.
3. I regolamenti di cui al comma 1 individuano i casi non soggetti ad autorizzazione, tenuto conto della tipologia degli impianti e relativi impatti.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 si applicano le norme e le procedure vigenti.
5. Le procedure autorizzative introdotte dai regolamenti di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi fatta salva la possibilità per il proponente di richiedere l'accesso alla nuova procedura.
6. Gli enti locali esercitano il potere regolamentare in ordine alla organizzazione ed allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi della presente legge. Tali regolamenti si uniformano ai principi e criteri di cui al comma 2.
7. Fatti salvi i casi in cui le norme vigenti prevedano procedure maggiormente semplificate, sino all'entrata in vigore dei regolamenti locali, i regolamenti di cui al comma 1 sono applicati anche ai procedimenti autorizzativi di competenza degli enti locali. A decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti locali, cessano di avere efficacia le disposizioni contenute nei regolamenti della Regione. (4)
8. Gli enti locali trasmettono alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate per quanto di competenza e copia dei provvedimenti di diniego.
Art. 16 bis

(articolo aggiunto da art. 12 L.R. 14 giugno 2024, n.7)

1. Con riferimento alle disposizioni regionali in materia di produzione di energia eolica, il limite di alta producibilità specifica che deve essere garantito dai nuovi impianti, ove previsto, è pari a duemilatrecento ore equivalenti annue.
Art. 17
Impianti di produzione termoelettrica che utilizzano fonti convenzionali
1. Le funzioni di competenza regionale per l'autorizzazione di impianti di produzione termoelettrica ovvero di modifica o ripotenziamento degli impianti esistenti che utilizzano fonti convenzionali, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono esercitate secondo i parametri di valutazione di seguito indicati:
a) conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione generale e settoriale di cui all' articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2000. In ogni caso, l'insediamento di nuovi impianti termoelettrici o il ripotenziamento di quelli esistenti in aree soggette a piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria è consentito unicamente se il progetto realizza la riduzione o l'eliminazione di altre sorgenti di emissione nell'area territorialmente interessata in conformità agli obiettivi dei medesimi piani e programmi;
b) previsione di consumo di nuovo territorio solo quando non sussistono alternative derivanti dall'utilizzo di siti industriali esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali e di sviluppo di aree ecologicamente attrezzate;
c) compatibilità ambientale e territoriale delle infrastrutture indispensabili al funzionamento dell'impianto, con identificazione e valutazione delle alternative possibili, con particolare riferimento alla valorizzazione e riqualificazione delle infrastrutture esistenti;
d) coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile del sistema elettrico regionale di cui all'articolo 2, comma 3, e rispetto dei tetti di emissione di gas ad effetto serra di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b);
e) utilizzo delle migliori tecniche disponibili in termini di rendimento energetico e impatto ambientale;
f) massimo utilizzo possibile dell'energia termica prodotta, anche attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento;
g) concorso al conseguimento degli obiettivi strategici della programmazione energetico-ambientale regionale riferiti all'uso efficiente dell'energia, al risparmio energetico, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, allo sviluppo di sistemi di produzione distribuita in particolare in cogenerazione, alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
2. Le azioni proposte ai sensi del comma 1, lettera g), sono valutate in rapporto agli investimenti necessari alla realizzazione del progetto energetico.
3. Gli enti locali nell'esercizio delle funzioni di competenza tengono conto dei parametri di valutazione di cui al comma 1.
Art. 18

(modificati commi 1 e 2 da art. 21 L.R. 18 luglio 2017, n. 14)

Reti di trasporto e distribuzione di energia
1. Gli esercenti i servizi di trasporto e distribuzione di energia elettrica e gas naturale, operanti sul territorio regionale, devono presentare entro il 15 febbraio di ogni anno alla Regione, alle Province interessate ed all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia il quadro complessivo degli interventi previsti dalla propria programmazione, compresi gli interventi di sviluppo e manutenzione della rete e di mitigazione delle criticità ambientali e territoriali ad essa connesse, unitamente ad uno studio specifico della compatibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla realizzazione degli interventi e della conformità degli stessi agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti, nonché l'elenco delle autorizzazioni richieste. I gestori delle reti di trasmissione nazionale e di distribuzione locale dell'energia elettrica allegano, inoltre, nel caso in cui siano previsti interventi per il miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico regionale, il relativo programma con indicazione dei tempi per la sua attuazione.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è condizione necessaria per l'attivazione delle procedure di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica svolte dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, nonché delle procedure di competenza regionale relative alle infrastrutture a rete di preminente interesse nazionale, comprese le opere connesse alla rete nazionale di gasdotti di cui all' articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000 ed alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all' articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79 del 1999.
3. La Regione e gli enti locali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di rispettiva competenza al fine di garantire la necessaria integrazione, interconnessione e interoperabilità delle infrastrutture a rete di trasporto e distribuzione dell'energia.
4. Per le reti di trasmissione dell'energia elettrica si applicano le disposizioni del titolo IV della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), nonché della legge regionale del 22 febbraio 1993, n. 10 (Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative).
Art. 19
Disposizioni per la realizzazione degli interventi energetici di interesse regionale e locale
1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, le autorizzazioni per la realizzazione di interventi energetici rilasciate dalla Regione o dagli enti locali ai sensi della presente legge decadono ove il titolare non comunichi all'amministrazione competente di aver dato inizio alla realizzazione dell'iniziativa entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione sia divenuto inoppugnabile.
2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine.
3. Ai soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è applicata dagli enti competenti, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), una sanzione amministrativa pecuniaria mensile, pari allo 0,02 per cento dell'investimento dichiarato, per un massimo di diciotto mesi a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo, come eventualmente modificato in base alle disposizioni di cui al comma 2.
Art. 20
Condizioni di esercizio degli impianti
1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera j), e dell'articolo 3, comma 1, lettera b), secondo quanto disposto dell' articolo 1 quinquies della legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità).
2. Gli esercenti gli impianti di produzione elettrica localizzati nel territorio regionale, di potenza nominale maggiore di 3 MVA collegati alle reti di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica hanno l'obbligo di informare la Regione, entro il 15 febbraio di ogni anno, dei dati di esercizio e dei programmi di manutenzione degli impianti che comportino arresti di lunga durata degli impianti stessi, nonché della definitiva messa fuori servizio dei medesimi.
3. Con delibera di Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato l'elenco dei dati di esercizio di cui al comma 2 e sono regolate le modalità di trasmissione degli stessi.
4. La mancata, tardiva, o incompleta trasmissione dei dati ed informazioni di cui al comma 2 comporterà l'irrogazione, da parte della Regione, di sanzioni amministrative pecuniarie il cui ammontare potrà variare da un minimo di 500,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro.
Art. 21 (6)
Intese
1. La Regione stipula con lo Stato intese al fine di assicurare l'integrazione ed il coordinamento tra la politica energetica regionale e nazionale, concorrere ad elevare la sicurezza, l'affidabilità e la continuità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico regionale, garantire l'esercizio coordinato delle funzioni di rispettiva competenza, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.
TITOLO III
SERVIZI ED OPERATORI
Art. 22
Obblighi di servizio pubblico dei distributori di energia elettrica e gas naturale
1. Gli operatori dei servizi energetici soggetti ad obblighi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali dell'energia e di valorizzazione delle fonti rinnovabili ai sensi dell' articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell' articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, formulano il piano annuale delle iniziative volte a conseguire il raggiungimento degli obiettivi specifici ad essi assegnati e lo trasmettono alla Regione e agli enti locali interessati entro il 31 maggio di ogni anno, allegando per gli interventi da realizzarsi nel territorio regionale l'elenco delle autorizzazioni richieste nonché, per gli interventi per i quali si chiede l'attivazione della procedura di cui al comma 2, la documentazione richiesta per il rilascio di autorizzazioni, pareri, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione degli stessi.
2. L'amministrazione competente può attivare, anche su richiesta degli operatori interessati, una Conferenza di servizi per il coordinamento e l'integrazione dei procedimenti amministrativi e per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi.
3. Gli operatori danno informazione alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno, dei titoli di efficienza energetica e valorizzazione delle fonti rinnovabili posseduti per rispettare gli obiettivi specifici ad essi assegnati relativi all'anno precedente.
4. La Regione promuove intese con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas al fine di definire le modalità organizzative e procedimentali volte a coordinare le attività di rispettiva competenza riferite agli obblighi di cui al comma 1, anche attraverso lo scambio di informazioni riguardo alle inottemperanze riscontrate ad alle sanzioni applicate.
5. La Regione promuove accordi con gli operatori dei servizi di cui al comma 1, al fine di coordinare le modalità di raggiungimento degli obiettivi di incremento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e).
Art. 23

(sostituito da art. 3  L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Qualificazione degli operatori
1. Nell’ambito delle proprie competenze, e coerentemente con le disposizioni nazionali in materia di cui al comma 1 ter dell’articolo 4 ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), la Regione promuove la qualificazione degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire la loro adeguata competenza e il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, considerando tra l'altro il livello di formazione professionale conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. I piani ed i programmi di cui all’articolo 9 definiscono le modalità attraverso cui l’ammissibilità degli interventi ivi previsti è subordinata al possesso dei requisiti prescritti da parte dell’operatore che installa tali sistemi.
TITOLO IV
ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE
Capo I

(sostituito ex art. 24 con Capo I da art. 3 L.R. 27 giugno 2014 n. 7)

Attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
Art. 24
Attuazione della direttiva 2009/28/CE
1. In attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, e nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa statale di recepimento, il piano triennale di attuazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 9 promuove la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili che devono coprire una quota parte del consumo finale lordo di energia della regione, articolata in obiettivi annuali. Detta quota parte è definita in coerenza con il quadro normativo nazionale di riferimento e con i relativi strumenti di programmazione, i cui obiettivi sono assunti come minimi, nonché con le prescrizioni contenute nel piano di qualità dell'aria previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).
2. Il piano triennale di attuazione del PER di cui all'articolo 9 promuove altresì l'efficienza ed il risparmio energetici, anche attraverso gli strumenti di cui all'articolo 25 novies.
Art. 24 bis
Atti di indirizzo per le procedure autorizzative
1. La Regione assicura che le procedure autorizzative relative alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili siano proporzionate ed orientate alla massima semplificazione possibile, tenuto conto delle specificità di ogni singola tecnologia, anche attraverso atti di coordinamento tecnico ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera d) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), adottati con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), per favorire l'omogenea applicazione delle disposizioni da parte degli Enti locali, nel rispetto dei principi di autonomia e sussidiarietà.
Art. 24 ter
Incentivi e requisiti prestazionali per l'energia rinnovabile
1. La Giunta, nell'ambito dei propri programmi, definisce i sistemi di incentivazione degli investimenti privati e pubblici al fine di garantire i più elevati livelli di risparmio energetico e la massima efficienza degli impianti.
2. I requisiti minimi di copertura dei consumi energetici degli edifici mediante energia da fonti rinnovabili prodotta da impianti in essi installati, in relazione alla tipologia di edificio e di intervento edilizio, sono definiti con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013.
3. Il medesimo atto di coordinamento tecnico definisce altresì le condizioni in base alle quali gli obblighi di rispetto dei requisiti di cui al comma 2 possono essere soddisfatti mediante soluzioni alternative, che garantiscano analoghi risultati sul bilancio energetico regionale, ivi compresa la partecipazione in impianti collettivi.
Art. 24 quater
Intese con altre Regioni, enti territoriali interni a Stati membri dell'Unione europea o accordi con tali Stati
1. La Regione promuove, nell'ambito dei propri programmi, la cooperazione con altre Regioni per la realizzazione di progetti comuni per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.
2. La Regione conclude, nel rispetto della normativa dello Stato, intese con altre Regioni, con enti territoriali interni a Stati membri dell'Unione europea o accordi con Stati membri dell'Unione europea per il trasferimento statistico di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili, a fronte della verifica dei risultati delle azioni di cui all'articolo 24, comma 1 e previo esperimento delle procedure previste dall'articolo 6 della direttiva 2009/28/CE. Le intese o gli accordi sono approvati nel rispetto dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e nel rispetto delle procedure di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale).
Art. 24 quinquies
Installatori di impianti
1. La Giunta regionale disciplina le modalità di formazione per gli installatori di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di rilascio dei relativi attestati, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e nel rispetto delle indicazioni di cui all'allegato 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
Capo II

(prima sostituito ex art. 25 con Capo II, Capo III e Capo IV da art. 4 L.R. 27 giugno 2014 n. 7, successivamente sostituita rubrica da art. 4 L.R. 20 maggio 2021, n. 4 )

Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE e della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.
Art. 25
Requisiti di prestazione energetica degli edifici
1. In attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013, al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici nonché di promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica per la progettazione e realizzazione di:
a) edifici di nuova costruzione;
b) edifici esistenti sottoposti a intervento edilizio, ivi compresa l’installazione di nuovi impianti;
c) elementi edilizi o sistemi tecnici per l’edilizia rinnovati o sostituiti.
2. L’atto di coordinamento di cui al comma 1, tenendo conto e nel rispetto dei criteri previsti dalla Direttiva comunitaria e dei provvedimenti nazionali in materia, definisce le modalità per garantire:
a) l’applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi di prestazione agli edifici ed unità immobiliari, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonché la relativa gradualità di applicazione ed i casi di esclusione di cui all’articolo 25 octies bis, tenendo conto in particolare:
1) delle condizioni climatiche e territoriali esterne, della destinazione d'uso e delle caratteristiche ed età degli edifici;
2) della valutazione dello stato dell'arte, dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali nazionali, anche al fine di promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di ridurre l'impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento;
3) della valutazione tecnico-economica di convenienza, fondata sull'analisi costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
4) della determinazione delle condizioni in relazione alle quali prevedere l'impiego di impianti centralizzati per gli edifici di nuova costruzione e il mantenimento di tali impianti per edifici esistenti che ne sono dotati;
5) della previsione dell'obbligo di installazione di sistemi di controllo attivo ed automazione dei sistemi edilizi ed impiantistici, ivi compresi i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e per la contabilizzazione autonoma dell'energia termica per gli impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale o estiva al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti;
6) della previsione dell'obbligo di dotare entro il 1° gennaio 2025, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, di sistemi di automazione e controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni;
7) le caratteristiche degli edifici a energia quasi zero, nonché il termine entro il quale prevedere l’obbligo che gli edifici di nuova realizzazione abbiano tali caratteristiche, differenziando quello per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, e quello per tutti gli altri edifici;
c) l’integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, nonché i casi di eventuale esclusione.
3. L’atto di coordinamento di cui al comma 1 definisce inoltre:
a) le modalità con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte della collettività, anche sfruttando la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi);
b) le misure volte a favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti;
c) le misure per la promozione della mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana.
4. L’atto di coordinamento tecnico definisce altresì il modello e i contenuti minimi della relazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica, nonché le relative procedure di redazione, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 15 del 2013. L'attestato di qualificazione energetica è predisposto anche al fine di semplificare il processo di rilascio dell'attestato di prestazione energetica di cui al successivo articolo 25 ter. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito dell’eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio nonché, nel sottoscriverlo, qual è o è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 
Art. 25 bis
Adempimenti per il rispetto dei requisiti di prestazione
1. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25, comma 1, stabilisce, in funzione delle diverse tipologie di lavori, gli adempimenti richiesti per garantire il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica.
Art. 25 ter

(prima modificati commi 2 e 7, aggiunto comma 2 bis., sostituita lett. d) comma 4, aggiunto comma 4 bis. da art. 14 L.R. 29 dicembre 2015 n. 22, in seguito modificato comma 2 e inserita lett. a bis), comma 4 da art. 6 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici
1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari, che comprende:
a) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le relative attività, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
b) un sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi;
c) un sistema di verifica della conformità degli attestati di prestazione emessi.
2. E' istituito l'organismo regionale di accreditamento, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare il pieno ed efficace funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1, ivi comprese le attività di verifica di cui al comma 1, e comma 1 bis lettera c): in tale ambito, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 quindecies, comma 1, l'organismo regionale di accreditamento svolge le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 1984.
2 bis. Gli accertamenti di cui al comma 2 vengono effettuati da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall'organismo di accreditamento, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.
3. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce le modalità di funzionamento dell'organismo di accreditamento e prevede le procedure per il rilascio degli attestati di prestazione energetica, coerentemente alle indicazioni della direttiva 2010/31/UE e nel rispetto degli indirizzi della normativa nazionale di recepimento.
4. La deliberazione di cui al comma 1 definisce:
a) le modalità di gestione del sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di certificazione energetica degli edifici, tenendo conto dei requisiti di competenza ed indipendenza fissati a livello nazionale e delle norme europee in materia di libera circolazione dei servizi;
a bis) i casi nei quali deve essere prodotto un Attestato di Prestazione Energetica e le condizioni per il suo utilizzo, i casi di esclusione di cui all’articolo 25 novies, nonché il ruolo e le responsabilità dei diversi operatori coinvolti, anche al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste nel caso di inadempienza;
b) le caratteristiche del sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici, comprendente gli attestati di prestazione energetica emessi, con obbligo di registrazione degli stessi anche ai fini della relativa validità; a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte degli organismi e dei soggetti di cui alla lettera a) avviene per via telematica ed in forma di dichiarazione sostituiva di atto notorio;
c) il coordinamento del sistema informativo sulla qualità energetica degli edifici con quello relativo alle attività di controllo e ispezione degli impianti termici di cui all'articolo 25 quater, comma 2, lettera e);
d) le modalità per la realizzazione delle attività di verifica della conformità degli attestati di prestazione energetica da parte dell'organismo di accreditamento di cui al comma 2, nonché i criteri da adottare per garantire la qualifica e l'indipendenza degli ispettori di cui al comma 2 bis. Il sistema di verifica è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'organismo di accreditamento tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II della direttiva 2010/31/UE e nel rispetto degli indirizzi nazionali in materia. I programmi annuali di controllo sono approvati dalla competente direzione generale, e devono riportare:
1) il numero e la tipologia delle verifiche di cui è prevista la realizzazione, nonché le relative procedure;
2) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'organismo regionale di accreditamento per la realizzazione del programma e i relativi costi;
3) i risultati delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale e i relativi costi sostenuti;
e) la procedura attraverso la quale determinare la prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare ai fini della sua attestazione, ivi compresi i metodi, anche semplificati, utilizzabili, nonché il relativo sistema di classificazione, nel rispetto dei limiti che la normativa nazionale stabilisce per la definizione delle metodologie di calcolo.
4 bis. Le attività di controllo sono realizzate nel rispetto del principio di equa ripartizione su tutti gli utenti interessati al servizio del relativo costo per la realizzazione delle verifiche; le attività di verifica possono essere realizzate anche su richiesta del proprietario, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile e, in tal caso, i relativi costi sono posti a carico dei richiedenti.
5. La Giunta regionale individua l'organismo regionale di accreditamento cui affidare le funzioni di gestione del sistema di certificazione energetica previste al comma 4, lettere a), b) e c); tale organismo può essere individuato anche all'esterno dell'organizzazione regionale.
6. La Giunta regionale promuove programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti di cui al comma 1, lettera a).
7. Per la copertura dei costi necessari alla realizzazione dei programmi di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d), i soggetti certificatori accreditati sono tenuti a corrispondere un contributo per ciascun attestato di certificazione energetica registrato nel sistema di cui al comma 4, lettera b). I contributi sono versati direttamente all'organismo regionale di accreditamento, il quale provvederà a rendicontare semestralmente alla Regione il numero di certificazioni energetiche rilasciate e l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'organismo di accreditamento verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di conformità di cui al comma 4, lettera d), dei soggetti certificatori accreditati. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà a riparametrare il contributo annuale, quantificato nel programma annuale di controllo, a favore dell'organismo di accreditamento per lo svolgimento delle funzioni necessarie ad assicurare il funzionamento del sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici di cui al comma 1.
8. La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti dell'attestato di prestazione energetica, nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa nazionale.
Art. 25 quater
Regime di esercizio e manutenzione degli impianti termici
1. In conformità alla normativa statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), con regolamento regionale è istituito:
a) un regime obbligatorio di rispetto di condizioni relative all'esercizio, alla manutenzione ed al controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
b) un sistema di verifica periodica degli impianti di cui alla lettera a), basato su attività di accertamento ed ispezione, al fine di garantire per gli impianti stessi un'adeguata efficienza energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti. Gli accertamenti sono svolti attraverso verifiche di tipo documentale sulle risultanze delle attività di controllo di efficienza energetica di cui alla lettera a), mentre l'ispezione deve prevedere la verifica diretta eseguita sul campo;
c) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;
d) un sistema informativo condiviso con gli enti competenti per la gestione coordinata dei rapporti tecnici di controllo ed ispezione, denominato catasto regionale degli impianti termici Emilia-Romagna (CRITER).
2. Il regolamento di cui al comma 1 provvede a:
a) definire le competenze e le responsabilità del responsabile dell'impianto, o del terzo da questi eventualmente designato, ivi compresi i limiti per il ricorso alla delega e le condizioni necessarie per l'assunzione della funzione;
b) definire le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici, ivi compresa la loro periodica manutenzione e controllo, di cui all'articolo 25 quinquies, e per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, definendo anche la documentazione relativa alle attività;
c) definire le modalità attraverso cui procedere all'individuazione dei soggetti cui affidare le attività di accertamento e ispezione di cui all'articolo 25 sexies, garantendone, nel rispetto dei requisiti fissati a livello nazionale e delle norme dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei servizi, la qualificazione e l'accreditamento;
d) regolamentare le modalità di realizzazione di programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione emessi, nonché dei rapporti di controllo dell'efficienza energetica con medesima valenza ai sensi dell'articolo 25 sexies;
e) definire le modalità di implementazione di un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato CRITER, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento e ispezione periodica, specificando altresì obblighi e modalità per la registrazione della relativa documentazione. Al fine di consentire un agevole utilizzo di CRITER in funzione delle diverse competenze, esso dovrà avere le necessarie caratteristiche di interoperabilità ed articolazione ai diversi livelli territoriali, ed essere coordinato con il sistema informativo relativo alla qualità energetica degli edifici di cui all'articolo 25 ter, comma 1, lettera b);
f) definire i provvedimenti che il responsabile dell'impianto, o il terzo da questi eventualmente designato, deve assumere nel caso che le attività di controllo diano evidenza del mancato soddisfacimento dei requisiti minimi di efficienza energetica o della non conformità alle norme vigenti nonché alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti;
g) le condizioni e le tipologie di impianto per le quali l'accertamento eseguito sul rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 25 quinquies, comma 2, tiene luogo a tutti gli effetti dell'ispezione dell'impianto.
3. In particolare, ai fini di cui al comma 2, lettera b), sono determinati, in rapporto alle caratteristiche degli impianti termici e tenendo conto della normativa tecnica in materia:
a) i limiti di esercizio da rispettare nel funzionamento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, ivi compresi i periodi di attivazione ed i valori di riferimento della temperatura dei locali climatizzati;
b) i requisiti ed i livelli minimi di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, con riferimento alle diverse tecnologie di generazione;
c) la frequenza e le modalità di effettuazione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale, nonché dei controlli obbligatori di efficienza energetica, articolati in base alla tipologia ed alla potenza degli impianti termici;
d) i criteri, la frequenza e le modalità di esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione, prevedendo per queste ultime modalità semplificate per gli impianti di minor potenza.
4. Le ispezioni di cui al comma 3, lettera d), possono essere richieste anche dal responsabile dell'impianto o dal terzo da questi eventualmente designato e, in tal caso, le relative spese sono a carico del richiedente.
5. La Giunta regionale definisce il modello e i contenuti minimi del libretto di impianto, del rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica e del rapporto di ispezione, nonché le modalità attraverso le quali tali documenti vengono rilasciati, consegnati al responsabile di impianto e registrati nel sistema informativo di cui al comma 2, lettera e).
6. È istituito l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione, cui vengono affidate le funzioni necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lettere b), c) e d). Con il regolamento di cui al comma 1 la Regione individua l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione e ne stabilisce le modalità di funzionamento.
Art. 25 quinquies
Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici
1. Al fine di garantire il contenimento dei consumi energetici e la riduzione delle emissioni inquinanti, il regolamento regionale di cui all'articolo 25 quater stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o per essi un terzo che se ne assume la responsabilità, ottempera all'obbligo di registrazione dell'impianto in CRITER, mantiene in esercizio gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e provvede affinché siano eseguite da parte di ditte abilitate ai sensi di legge le periodiche operazioni di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2.
2. L'operatore incaricato del controllo funzionale e di efficienza energetica, nonché della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva esegue dette attività a regola d'arte e nel rispetto delle disposizioni stabilite nel regolamento di cui all'articolo 25 quater; in particolare, in occasione dei controlli obbligatori di efficienza energetica, deve essere redatto e sottoscritto un rapporto di controllo tecnico, che deve essere:
a) consegnato al soggetto di cui al comma 1, che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione;
b) fatto oggetto di registrazione obbligatoria nel CRITER; a tal fine, la trasmissione dei relativi dati da parte della ditta installatrice o manutentrice avviene per via telematica.
3. In coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) e in conformità a quanto disposto dalla parte V, titolo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), le funzioni relative al rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Il termine del procedimento per il rilascio del patentino è di trenta giorni dalla presentazione della domanda.
4. Ai sensi dell'articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, è istituito il registro regionale dei soggetti abilitati alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW.
5. La Giunta regionale definisce:
a) le modalità di formazione professionale per l'accesso all'abilitazione di cui al comma 3;
b) il modello e i contenuti del patentino di abilitazione di cui al comma 3;
c) le modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del registro di cui al comma 4, che è tenuto presso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia e, in copia, presso le altre autorità individuate dalla legge;
d) il procedimento per il rilascio del patentino di cui al comma 3.
6. Per quanto non previsto ai commi 3, 4 e 5 si applica la disciplina dettata dalla parte V, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Art. 25 sexies

(prima modificato comma 2 e aggiunto comma 2 bis. da art. 14 L.R. 29 dicembre 2015 n. 22, poi sostituito da art. 34 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Accertamenti e ispezioni
1. In un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza, al fine di assicurare l'esercizio uniforme sul territorio delle funzioni di verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, l'organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all'articolo 25 quater provvede alla realizzazione degli accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013.
2. Il regolamento di cui all'articolo 25 quater definisce le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 1. Il sistema di accertamento ed ispezione è organizzato sulla base di programmi annuali predisposti dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione, sottoposti all'approvazione della competente direzione generale, che devono riportare:
a) il numero e la tipologia dei controlli di cui è prevista la realizzazione, sia per gli impianti già registrati in CRITER, sia per gli impianti per i quali non si è provveduto a tale adempimento;
b) le risorse organizzative e gestionali impiegate dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione per la realizzazione del programma e i relativi costi;
c) i risultati delle attività realizzate nell'ambito del precedente programma annuale e i relativi costi sostenuti.
3. L'esecuzione delle attività di accertamento ed ispezione viene affidata all'organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all'articolo 25 quater, che svolge in tale ambito le funzioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 25 quindecies, commi 2, 3 e 4.
4. Le attività di cui al comma 2 vengono effettuate da ispettori qualificati e indipendenti, incaricati dall'organismo regionale di accreditamento ed ispezione di cui all'articolo 25 quater, scelti anche all'esterno della propria struttura organizzativa, ai quali viene attribuita la funzione di agente accertatore. Gli agenti devono essere forniti di apposito documento di riconoscimento che ne attesti l'abilitazione all'espletamento dei compiti loro attribuiti.
Art. 25 septies

(modificato comma 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 35 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Misure di sostegno
1. I Comuni nelle aggregazioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) provvedono alla realizzazione delle attività di informazione, sensibilizzazione e assistenza all'utenza in materia di conduzione, manutenzione e controlli degli impianti termici, sulla base di specifici programmi approvati dalla Regione.
2. La Regione promuove la realizzazione di programmi per la qualificazione e formazione professionale dei soggetti cui affidare le attività di accertamento ed ispezione di cui all'articolo 25 sexies.
3. Per la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, per le iniziative di informazione e sensibilizzazione nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla potenza degli impianti stessi, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale. L'entità del contributo e le modalità di applicazione e gestione sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 25 quater, con il quale vengono altresì definite le tariffe e disciplinate le modalità di versamento delle somme derivanti da eventuali attività di ispezione sugli impianti termici richieste da terzi.
3 bis. I contributi di cui al comma 3 sono corrisposti all'effettuazione dei controlli obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 25 quater, comma 3, lettera c), ed introitati dall'organismo di accreditamento ed ispezione il quale provvederà a rendicontare annualmente alla Regione l'ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza. I contributi acquisiti dall'organismo di accreditamento ed ispezione verranno riutilizzati dallo stesso per lo svolgimento delle attività di verifica di propria competenza. La Regione, sulla base di quanto percepito dall'organismo regionale di accreditamento, provvederà all'eventuale riparametrazione del contributo.
Art. 25 octies
Comunicazione sugli impianti riforniti
1. Per consentire l'implementazione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici, il regolamento regionale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, stabilisce le modalità attraverso le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti.
2. La Regione rende disponibili ai Comuni i dati di cui al comma 1 in forma puntuale ed aggregata, garantendo altresì l'interoperabilità dei sistemi informativi di cui all'articolo 25 ter comma 1 lett. b) e di cui all'articolo 25 quater comma 1 lett. d).
Art. 25 octies bis
Esclusioni
1. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui al capo II le seguenti categorie di edifici:
a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell' articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno ), fatto salvo quanto disposto ai commi 2 e 3;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; 
c) gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;
e) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
f) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 Sito esterno (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 Sito esterno), quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione; resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto all’articolo 25 comma 2 lett. c);
g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
2. Per gli edifici di cui al comma 1, lettera a), le disposizioni di cui al capo II si applicano limitatamente alle disposizioni concernenti:
a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 25 ter;
b) l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui agli articoli 25 quater, 25 quinquies e 25 sexies.
3. Gli edifici di cui al comma 1, lettera a), sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 25 solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno , il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
4. Per gli edifici di cui al comma 1, lettera e), le disposizioni di cui al capo II si applicano limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica e purché non riscaldate utilizzando reflui energetici del processo produttivo.
Capo III

(prima sostituito ex art. 25 con Capo II, Capo III e Capo IV da art. 4 L.R. 27 giugno 2014 n. 7, successivamente sostituita rubrica da art. 4 L.R. 20 maggio 2021, n. 4 )

Attuazione della direttiva 2012/27/UE relativa all'efficienza energetica
Art. 25 novies
Finalità
1. In attuazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e nel rispetto dei principi indicati dalla normativa statale di recepimento, la Regione, nell'ambito dei programmi attuativi del PER di cui all'articolo 8, definisce l'obiettivo indicativo regionale di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica.
2. Nell'ambito dei medesimi programmi, tenendo conto degli indirizzi e degli strumenti nazionali, oltre che della coerenza con le prescrizioni contenute nel piano di qualità dell'aria previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, la Regione promuove:
a) le strategie individuate per mobilitare investimenti nella ristrutturazione degli edifici pubblici e privati, al fine di aumentarne le prestazioni energetiche;
b) la diffusione degli "acquisti verdi" da parte della pubblica amministrazione;
c) l'implementazione presso gli enti pubblici e presso le aziende ubicate nel territorio regionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (PMI), di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme tecniche vigenti in materia;
d) la diffusione di audit energetici svolti in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati, sostenendo l'attivazione di accordi volontari tra associazioni di soggetti interessati ed organismi qualificati ed accreditati per l'effettuazione di audit energetici;
e) lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, compresa la microcogenerazione residenziale, e la diffusione di sistemi efficienti per il riscaldamento ed il raffrescamento degli edifici, ed in particolare lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti;
f) il ricorso da parte degli enti pubblici ai contratti di rendimento energetico ed agli altri strumenti finanziari per il risparmio energetico per la realizzazione degli interventi di riqualificazione che prevedono una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata;
g) lo sviluppo del sistema dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi);
h) la qualificazione degli operatori dei servizi energetici.
Art. 25 decies
Cogenerazione e reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento
1. Coerentemente alle previsioni nazionali formulate a seguito della valutazione di cui all'articolo 14, comma 1, della direttiva 2012/27/UE, la Regione promuove lo sviluppo del potenziale di cogenerazione ad alto rendimento nonché di sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.
2. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbana e territoriale di propria competenza i Comuni effettuano una valutazione preliminare della potenziale adozione di sistemi di cogenerazione ad alto rendimento o di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, i cui vantaggi superino i costi, valutando altresì gli effetti sulla qualità dell'aria sulla base di quanto prescritto nel piano di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, a seguito della dell'approvazione di appositi atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000.
Art. 25 undecies
Certificazione energetica degli immobili pubblici, acquisti ad alta efficienza energetica e riduzione dei consumi
1. La Regione promuove l'effettuazione della diagnosi e della certificazione energetica degli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.
2. Le pubbliche amministrazioni, escluse quelle di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, verificano e valutano:
a) nell'ambito delle proprie procedure di acquisto, l'adozione di soluzioni ad alta efficienza energetica, conformemente ai requisiti di cui all'allegato III della direttiva 2012/27/UE e nel rispetto delle condizioni di coerenza ivi previste;
b) per gli edifici di propria competenza, il ricorso a servizi energetici che prevedano una riduzione dei consumi di energia misurabile e predeterminata, basati sui contratti di rendimento energetico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato.
Art. 25 duodecies
Obblighi per le grandi imprese
1. Entro il 5 dicembre 2015 le imprese che non rientrano nella definizione di PMI ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) sono tenute ad effettuare un audit energetico sul processo produttivo e sugli edifici, svolto in maniera indipendente da esperti qualificati o accreditati. Tale obbligo si applica con i limiti e le metodologie previsti dalla normativa nazionale di recepimento.
Art. 25 terdecies
Autorizzazioni alla costruzione, esercizio e ammodernamento di impianti di produzione energetica
1. Nei casi previsti dall'articolo 14, comma 5, della direttiva 2012/27/UE, il rilascio da parte della Regione e degli altri enti competenti delle autorizzazioni alla costruzione, esercizio e ammodernamento di impianti di produzione energetica è subordinato alle valutazioni ivi previste.
Art. 25 quaterdecies
Sistemi di misurazione
1. Qualora il riscaldamento e il raffreddamento o l'acqua calda per un edificio siano forniti da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l'installazione di un contatore individuale di calore o di fornitura di acqua calda.
2. Entro il 31 dicembre 2016 nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centrale o da una rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici, devono essere installati in ciascuna unità immobiliare sistemi individuali di termoregolazione e di contabilizzazione diretta o indiretta. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25 stabilisce le modalità di assolvimento di tale obbligo, tenendo conto di quanto previsto in materia dalla normativa nazionale.
3. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva di cui all'articolo 25 quinquies, comma 2, verifica la presenza e la funzionalità dei sistemi di cui al comma 2, inserendo i relativi dati nel rapporto tecnico.
Capo IV

(prima sostituito ex art. 25 con Capo II, Capo III e Capo IV da art. 4 L.R. 27 giugno 2014 n. 7, successivamente sostituita rubrica da art. 4 L.R. 20 maggio 2021, n. 4 )

Disposizioni comuni ai capi I, II e III
Art. 25 quindecies

(prima aggiunto comma 2 bis da art. 14 L.R. 29 dicembre 2015 n. 22, poi aggiunto comma 4 bis da art. 36 L.R. 30 maggio 2016, n. 9, in seguito aggiunto comma 1 bis da art. 8 L.R. 20 maggio 2021, n. 4)

Sanzioni
1. Il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previsti dal regolamento di cui all'articolo 25 ter è soggetto alle sanzioni di cui all' articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
1 bis. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui all’ articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 192 del 2005 Sito esterno , la Regione provvede all’irrogazione delle sanzioni ivi previste conformemente alle modalità indicate.
2. Il costruttore o il proprietario che non rispettano gli obblighi di dotazione dell'attestato di prestazione energetica per gli edifici o le unità immobiliari di nuova costruzione o sottoposti a intervento edilizio, ove previsto, con le modalità disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 25 ter sono soggetti alle sanzioni di cui all' articolo 15, comma 7, del decreto legislativo n. 192 del 2005 Sito esterno.
2 bis. I soggetti obbligati che non provvedono all'installazione dei sistemi di misurazione di cui all'articolo 25 quaterdecies sono soggetti alle sanzioni di cui all' articolo 16, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).
3. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 25 quater, è soggetto alle sanzioni di cui all' articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 192 del 2005 Sito esterno .
4. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere, sottoscrivere e trasmettere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 25 quinquies o che omette di segnalare il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25 quaterdecies, è soggetto alle sanzioni di cui all' articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 192 del 2005 Sito esterno .
4 bis. I distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici che non osservano l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 25 octies, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.
5. La Giunta regionale può, anche in via sperimentale, regolare l'applicazione dell'istituto della diffida, di cui all' articolo 7 bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), per una o più fattispecie previste dal presente articolo.
TITOLO V
AGENZIA REGIONALE PER L'ENERGIA E STRUTTURE TECNICHE
Art. 26

(sostituita rubrica e comma 1 da art. 22 L.R. 18 luglio 2017, n. 14)

Funzioni dell'Agenzia regionale per l'energia
1. Le funzioni di Agenzia per l'energia sono svolte dalla sezione competente per le funzioni amministrative in materia di energia dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 13 del 2015.
2. All'Agenzia sono affidati i seguenti compiti:
a) supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali ai fini della elaborazione e aggiornamento del PER;
b) supporto tecnico-scientifico alle strutture regionali ai fini della elaborazione ed attuazione dei piani e progetti di iniziativa diretta della Regione;
c) consulenza tecnica ed assistenza nella predisposizione ed attuazione degli strumenti di programmazione energetica locale;
d) supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale, comprese le funzioni di osservatorio di cui all'articolo 29;
e) attività di studio e ricerca per la realizzazione di azioni pubbliche, anche sperimentali, volte a promuovere processi energetici ecocompatibili ed a valorizzare le fonti rinnovabili;
f) attività di informazione, orientamento e divulgazione per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1;
g) ogni altra funzione di supporto tecnico e scientifico in materia energetica ad essa affidata dalla Giunta regionale.
Art. 27
Gestione associata delle funzioni
1. La Regione promuove ed agevola la gestione associata delle funzioni e dei servizi attinenti alla materia energia, anche attraverso lo sviluppo delle Agenzie energetiche territoriali e degli Sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia intercomunali, di cui all' articolo 70 della legge regionale n. 3 del 1999 e all' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ovvero tramite l'avvalimento dell'Agenzia regionale per l'energia.
Art. 28

(modificato comma 2 da art. 23 L.R. 18 luglio 2017, n. 14)

Collaborazione tra le strutture tecniche
1. Le strutture tecniche della Regione e degli enti locali preposte alla elaborazione e attuazione delle politiche energetiche territoriali operano in un rapporto di stretta collaborazione e di sinergia, ai fini di migliorare la qualità tecnica degli atti e dei servizi resi ai cittadini e di favorire la omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. La Regione, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed i Comuni assumono gli opportuni accordi per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
Art. 29

(modificati commi 1 e 3, abrogato comma 2 da art. 24 L.R. 18 luglio 2017, n. 14)

Funzioni di osservatorio dell'energia
1. La Regione esercita le funzioni di osservatorio regionale dell'energia curando in particolare:
a) la raccolta e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni che attengono alla produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e uso finale dell'energia e la loro elaborazione su base regionale;
b) lo sviluppo di previsioni sugli scenari evolutivi;
c) la valutazione dello stato dei servizi di pubblica utilità anche in riferimento agli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
d) lo studio dell'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare nonché degli ostacoli normativi e di altra natura che si frappongono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12.
2. abrogato.
3. La Regione specifica e articola i compiti e gli obiettivi della funzione di osservatorio, individuando forme di coordinamento e di integrazione con le funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e le attività di altri osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione vigente, al fine di costituire un idoneo strumento per la programmazione energetica territoriale.
4. Gli enti locali e i soggetti cui è affidata la gestione degli interventi di iniziativa diretta della Regione sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni sull'attuazione dei programmi e progetti di competenza. L'adempimento di tale compito informativo costituisce requisito per l'ammissione ai contributi regionali previsti dalla presente legge. La Regione provvede nell'ambito delle attività di osservatorio alla definizione degli standard tecnici volti a rendere omogenee, compatibili e integrabili le basi informative dei vari livelli istituzionali.
5. La Regione promuove la stipulazione di accordi con i soggetti pubblici e privati detentori di informazioni che possono contribuire all'attività di osservatorio, avendo garantiti l'accesso e la possibilità di utilizzo delle informazioni raccolte. I dati raccolti nell'ambito delle funzioni di osservatorio sono resi pubblici nei limiti di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
6. Sulla base degli elementi raccolti nell'ambito delle funzioni di osservatorio, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione periodica sul grado di conseguimento degli obiettivi fissati dal PER, sui fattori di maggiore criticità che hanno condizionato il completo raggiungimento di detti obiettivi, sugli elementi di coerenza ed efficacia delle misure adottate.
Articolo 29 bis
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale, anche avvalendosi del Tavolo per il Monitoraggio del Piano Energetico e di ARPAE, presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: azioni adottate in attuazione del Piano Energetico Regionale e dei relativi Piani attuativi, grado di conseguimento degli obiettivi fissati in detti piani, nonché eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture dell’Assemblea legislativa e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
TITOLO VI
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 30
Abrogazione di norme
Art. 31
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall' articolo 37, comma 1, della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e nel rispetto dei vincoli derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato sia l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e in riferimento all'art. 1, commi 7 e 8, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sia la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevate col medesimo ricorso, in relazione all'art. 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della presente lettera, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, comma sesto della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, terzo comma della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del presente articolo, sollevate dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lett. g), e terzo, della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 246 del 21 giugno 2006, pubblicata nella G.U. del 5 luglio 2006, n. 27 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata dal Presidente del Consiglio dei Ministri con il ricorso n. 32, notificato il 25 febbraio 2005 e depositato in cancelleria il 7 marzo 2005, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.

Ai sensi dell' art. 43 della L.R. 24 dicembre 2009 n. 24, per l'accesso al sistema regionale previsto dalla presente legge, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di certificazione energetica degli edifici, è stabilito il versamento di un contributo una tantum di Euro 100,00, da parte di tutti i soggetti che debbono ottenere l'iscrizione all'elenco dei certificatori energetici, secondo modalità di versamento stabilite con atto di Giunta regionale al fine di incrementare l'attività di informazione formazione dei cittadini per l'efficienza ed il risparmio energetico.

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